Disposizioni Attuative Codice Civile art. 209


Hanno immediata applicazione con l' entrata in vigore del codice, anche per le società esistenti a tale data, nonostante ogni contraria disposizione dell' atto costitutivo o dello statuto, gli articoli 2357 a 2362, 2367, 2373, 2377 a 2379, 2389, 2391 a 2396, 2398 a 2409, 2422 e 2446, nonché le disposizioni del titolo XI del libro V del codice.
Le società, che anteriormente al giorno dell' entrata in vigore del codice hanno investito in tutto o in parte il proprio capitale in difformità delle disposizioni degli articoli 2359 e 2360, devono uniformarsi alle disposizioni stesse entro il 30 giugno 1945.

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