Disposizioni Attuative Codice Civile art. 20


1. Chiusa la liquidazione, il presidente del tribunale ordina la cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche.
[2. Il provvedimento di cancellazione è annotato d'ufficio nel registro a cura della cancelleria del tribunale].
(Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 20"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti