Disposizioni Attuative Codice Civile art. 197


Le rinunzie e le transazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro previste dall' articolo 2113 del codice, che hanno avuto luogo nei tre mesi anteriori all' entrata in vigore del codice, sono impugnabili a norma dell' articolo medesimo, e il termine per l' impugnazione decorre dalla data predetta.

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