Disposizioni Attuative Codice Civile art. 190


La disposizione dell' articolo 1957 del codice si applica anche alle fideiussioni anteriori all' entrata in vigore del codice stesso se l' obbligazione principale scade dopo.
Se l' obbligazione è già scaduta, il termine di sei mesi stabilito dal primo comma dell' articolo 1957 decorre dall' entrata in vigore suddetta.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disposizioni Attuative Codice Civile art. 190"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti