Disposizioni Attuative Codice Civile art. 187


Le disposizioni degli articoli 1888, secondo e terzo comma, 1889, 1902, 1903, secondo comma, 1930 e 1931 del codice si applicano anche ai contratti in corso.
Si applicano parimenti ai contratti suddetti le disposizioni degli articoli 1897, 1898 e 1926, quando le modificazioni del rischio da esse previste si verificano dopo l' entrata in vigore del codice, la disposizione del secondo comma dell' articolo 1899, se la proroga tacita non è già avvenuta anteriormente all' entrata in vigore medesima, le disposizioni dell' articolo 1901 relativamente ai premi che scadono dopo l' entrata in vigore medesima, le disposizioni degli articoli 1914, secondo comma, e 1915, secondo comma, per i sinistri verificatisi dopo l' entrata in vigore medesima.

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