Disposizioni Attuative Codice Civile art. 157


Per i diritti spettanti al possessore, all' usufruttuario o all' enfiteuta a causa di riparazioni, di miglioramenti o di addizioni eseguite anteriormente al 28 ottobre 1941 si applicano le norme del codice del 1865, salvo quanto è stabilito dall' articolo 152 di queste disposizioni.

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