Disposizioni anticipate di trattamento



L'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 prevede le c.d. "disposizioni anticipate di trattamento", l'atto che, con appellativo improprio, è stato anche definito come "testamento biologico". Viene in considerazione la volontà che ciascuno può esprimere con riferimento alla propria sorte in tutte le ipotesi in cui potrebbe diventare arduo se non impossibile esprimerla a causa della criticità estrema delle condizioni di salute. Ai sensi della norma citata, "Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari."

Come appare evidente non si tratta di un testamento, con il quale taluno disponga per il tempo in cui avrà cessato di vivere, bensì di un atto inter vivos, in forza del quale è possibile per chi lo desidera manifestare anticipatamente la propria attitudine o meno a fruire di determinate cure mediche, sia diagnostiche, sia terapeutiche. In un certo senso la funzione è analoga a quella svolta dall'art. 408 in materia di nomina preventiva di amministratore di sostegno (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 12998/2019).

Fa seguito la disposizione in esame, specificando che il disponente "Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie." Questo fiduciario, necessariamente persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, deve accettare questa investitura. Ai sensi del II comma della norma citata, "l'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente."

Prosegue il III° comma dell'art. 4 l. cit. stabilendo che "L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione." Cosa accade se nulla viene specificato al riguardo? Ai sensi del comma successivo, nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario (oppure se costui abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace), le DAT mantengono efficacia relativamente alle volontà del disponente. Se si manifestasse necessario, è previsto che il giudice tutelare provveda alla nomina di un amministratore di sostegno (cfr. Tribunale di Modena, 23 marzo 2018). Questo manifesta la contiguità della figura del "fiduciario" creata dalla l. 219/2017 rispetto a quella dell'amministratore di sostegno.

L'efficacia delle disposizione anticipate di trattamento è scolpita dal V° comma dell'art. 4 l.cit: "il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita." L'unico limite al rispetto delle volontà è costituito da quanto previsto dal VI° comma dell'art. 1 della legge, ai sensi del quale Il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.

Qualora sorgesse un conflitto tra il fiduciario, tale nominato dal disponente e il medico circa le cure proposte, si procede ai sensi del V° comma dell'art. 3 della legge: la decisione è rimessa al giudice tutelare.

Prassi collegate

  • Studio n. 136-2018/C, Le disposizioni anticipate di trattamento

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