Disponibilità dei diritti di uso e abitazione



I diritti di uso e di abitazione non possono essere ceduti, nè il bene sui quali essi incidono può esser dato in locazione (art.1024 cod.civ.). Neppure potrebbe darsi successione nel possesso corrispondente al relativo diritto (Cass. Civ., Sez. II, 17491/2012).

Si ritiene tuttavia che tale divieto, posto ad esclusiva tutela del diritto del nudo proprietario, riguardando diritti patrimoniali disponibili, possa essere derogato per accordo tra il dominus e l'usuario o l' habitator (Cass. Civ., Sez. II, 8507/2015; Cass. Civ. Sez. II, 3565/89 ) nota1.

Non risulta ovviamente ammissibile per il titolare disporre di detti diritti per il tramite di disposizione a causa di morte. Venuto infatti meno il soggetto al quale è riconducibile l'uso o l'abitazione, stante la natura essenzialmente temporanea di essi collegata alla durata della vita del titolare, se ne determina necessariamente l'estinzione.

L'unica modalità di disposizione sicuramente ammissibile è la rinunzia posta in essere dall'usuario o dall' habitator nota2. Per effetto di questa si determina la riespansione del diritto di proprietà, analogamente a quanto accade nel caso della consolidazione dell'usufrutto.

Risulta possibile per il proprietario del bene porre in essere un atto con il quale, a titolo gratuito, venga disposta la nuda proprietà a favore di un soggetto, riservandosi il disponente i diritti in questione (in base al procedimento analogico consentito dall'art. 1026 cod.civ.) e, dopo di sè , ai sensi dell'art. 796 cod.civ., per altra persona determinata (la quale può anche accettare contestualmente, ma comunque prima della morte del disponente affinchè la disposizione abbia effetto).

Si pongono, in questa ipotesi, le problematiche evocate a proposito della discussa figura della donazione per sè e dopo di sè per altri (art. 796 cod.civ. ).

Note

nota1

Questo pronunciamento giurisprudenziale ha determinato un sostanziale mutamento di tendenza rispetto a quanto sostenuto dalla dottrina. L'opinione prevalente tra gli interpreti vedeva nell'art. 1024 cod.civ. un divieto assoluto e inderogabile, motivato dal fatto che un accordo contrario fra le parti avrebbe snaturato il diritto d'uso e d'abitazione, determinandone il mutamento in un altro diritto reale o in un diritto personale di godimento. Si vedano Palermo, L'uso e l'abitazione, in Tratt. dir. priv., diretto da Rescigno, Torino, 1982, p.149; De Martino, Usufrutto, uso, abitazione, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1978, p.358; Bigliazzi Geri, Usufrutto, uso e abitazione, in Tratt. dir. civ. e comm., diretto da Cicu, Messineo e Mengoni, Milano, 1979, p.303; Trimarchi, Uso (diritto di) , in Enc. dir., p.924; Scozzafava, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.344. In favore di quanto stabilito dalla S.C. si veda p.es. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.630.
top1

nota2

Moscarini, voce Rinunzia, in Enc.giur.Treccani, p.1
top2

Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • BIGLIAZZI GERI, Usufrutto: uso e abitazione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. VIII, 1979
  • DE MARTINO, Usufrutto, uso e abitazione (Artt. 957-1026), Bologna-Roma, Comm. cod. civ. a cura di Scialoja-Branca, vol. XXIV, 1978
  • PALERMO, L'uso e l'abitazione, Torino, Tratt.dir.priv., 1982
  • SCOZZAFAVA, Torino, Comm.cod.civ., III, 1997
  • TRIMARCHI, Uso (diritto di), Enc.dir., XLV

Prassi collegate

  • Quesito n. 1113-2014/C, Preliminare di rinunzia
  • Quesito n. 473-2015/C, Trasferimento a titolo oneroso del diritto di abitazione in favore del proprietario
  • Quesito n. 348-2014/T, Rinuncia del coniuge assegnatario a diritto di abitazione ex art. 155-quater cc
  • Quesito n. 28-2013/C-T, Diritto di abitazione e comunione legale dei beni
  • Studio Esecuzioni Immobiliari n. 21-2013/E, Espropriazione forzata e diritto di abitazione
  • Quesito n. 74-2009/I, Esclusione dalla massa fallimentare del diritto di abitazione
  • Quesito n. 651-2008/C, Vendita della nuda proprietà e del diritto di abitazione con riserva di usufrutto a favore dell'alienante
  • Quesito n. 36-2006/C, Rinuncia al diritto di abitazione da parte dell'assegnataria dell’immobile

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Disponibilità dei diritti di uso e abitazione"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti