Disciplina delle obbligazioni solidali




Il codice civile prevede un'articolata disciplina dell'obbligazione solidale. Innanzitutto vengono messi a fuoco le caratteristiche generali della specie in parola (artt. 1292 , 1293 cod.civ.) nonchè i rapporti interni tra i soggetti avvinti dal vincolo della solidarietà, con speciale attenzione al lato passivo (artt. 1294 , 1295 , 1296 , 1297 , 1298 cod.civ.). Viene in seguito in esame il modo di operare di alcune vicende estintive diverse dall'adempimento quali la datio in solutum, la novazione, la remissione, la compensazione, la confusione, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (artt. 1300 , 1301 , 1302 , 1303 cod.civ, art. 1307 cod.civ.).

Gli artt. 1304 , 1305 , 1306 cod.civ., l'art. 1309 cod.civ. assumono in considerazione l'efficienza sul vincolo solidale di alcune fattispecie con funzione dispositiva e di accertamento, quali la transazione, il giuramento, la emanazione di una pronunzia giudiziale, la ricognizione del debito. Viene infine messa a fuoco l'incidenza sull'obbligazione solidale di alcuni eventi quali la prescrizione (art. 1310 cod.civ.) la costituzione in mora (art. 1308 cod.civ.), la rinunzia alla solidarietà (art. 1311 cod.civ.), l'insolvenza di uno dei condebitori nell'ipotesi di rinunzia alla solidarietà (art. 1313 cod.civ.), la impraticabilità delle eccezioni personali al creditore (art. 1297 cod.civ.).

In particolare si può tentare, a livello di sintesi, l'enunciazione di un duplice principio: da una parte quello dell'impossibilità di estendere a tutte le posizioni dei soggetti avvinti da solidarietà gli effetti derivanti dalla condizione personale di un condebitore, a meno che non si tratti di effetti vantaggiosi; dall'altro quello della tendenziale estensione a tutti i soggetti avvinti da solidarietà degli effetti vantaggiosi delle vicende in questione, con l'eccezione dei casi in cui venga fatta salva per il contitolare la scelta esplicita di avvalersi o meno dell'effetto favorevole.

A queste regole sembrerebbero sottrarsi gli artt. 1307 e 1310 cod.civ..

E' ulteriormente possibile distinguere le norme che regolano il fenomeno dell'obbligazione solidale in base a tre diversi gruppi: regole di carattere generale (artt. 1292 , 1293 cod.civ.), norme che non si applicano a quelle tra le obbligazioni solidali che sono contrassegnate dall'accessorietà di un'obbligazione rispetto ad un'altra (es.: fidejussione) (artt. 1294 , 1297 , 1298 , 1299 cod.civ.), norme che al contrario si riferiscono sia al caso in cui la solidarietà riguardi le obbligazioni accessorie sia alle obbligazioni nelle quali i soggetti solidalmente vincolati hanno un comune interesse.

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