Disciplina della vendita su campione



Il I comma dell'art. 1522 cod.civ. attribuisce al compratore nella vendita su campione un'azione di risoluzione per l'eventuale difformità della merce rispetto al modello. Secondo la prevalente opinione nota1 si tratterebbe di una speciale ipotesi di risoluzione per mancanza di qualità promesse (art. 1497 cod.civ. ). L'acquirente dovrebbe dunque poter domandare, alternativamente rispetto alla risoluzione del contratto ed al risarcimento del danno, la riduzione del prezzo (azione estimatoria). Sarebbe in ogni caso precluso il ricorso al criterio di cui all'art. 1455 cod.civ. , in forza del quale l'inadempimento di scarsa importanza preclude lo scioglimento del vincolo. La valutazione della non lievità dell'inadempimento del venditore che abbia fornito merce non esattamente conforme al campione (ciò che costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 6635/87 ) infatti è, nella fattispecie, intrinseca. E' chiaro che la non conformità al campione deve essere verificata alla stregua del tipo di merce. Così un conto è avere a che fare con un oggetto prodotto dall'uomo con specifiche tolleranze di fabbricazione, un altro è parlare di una cosa naturale, come il marmo ed il legno (dotati di venature e di "disegni" naturali che renderebbero impossibile la perfetta identità ad un campione: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 1909/75 ).

Il III comma dell'art.1522 cod.civ. assoggetta il rimedio previsto a favore dell'acquirente ai brevi termini prescrizionali e decadenziali di cui all'art. 1495 cod.civ. .

Il campione usualmente viene consegnato al compratore, per dar modo a costui di effettuare il controllo della conformità ad esso della merce nota2. E' anche possibile che il campione venga consegnato ad un terzo che ne curi la custodia, fermo restando che, qualora a costui fosse assegnato il compito di procedere alla verifica predetta, detto terzo verrebbe ad assumere la qualità di arbitratore o meglio di perito, vale a dire di soggetto incaricato dalle parti di compiere una valutazione di ordine squisitamente tecnico. In ogni caso il campione deve esistere nel momento in cui si perfeziona il contratto e deve anche essere in tale momento individuato, dal momento che costituisce uno dei criteri di identificazione dell'oggetto dell'accordo nota3. Questo non esclude ovviamente che, in un tempo successivo il campione possa andare smarrito o altrimenti disperso, senza che per questo ne segua l'invalidità del contratto (Cass. Civ. Sez. II, 6503/88 ).

Cosa dire dell'ipotesi in cui non fosse possibile procedere alla verifica della merce per la sopravvenuta irreperibilità del campione? A questo riguardo occorre distinguere: secondo un'opinione nota4 , se l'impossibilità di procedere alla verifica è riconducibile al compratore si dovrebbe presumere fino a prova contraria la conformità delle cose consegnate; qualora invece venisse in considerazione il fatto del venditore la presunzione (sempre juris tantum ) assumerebbe la direzione contraria (nel senso che la merce si dovrebbe reputare difforme). Da ultimo, se l'impossibilità non fosse attribuibile ad alcuno la vendita si risolverebbe per impossibilità sopravvenuta nota5. Rimane invero praticabile un'altra via: quella cioè di qualificare altrimenti la vendita, come non appartenente al tipo speciale in considerazione. Si pensi all'invio di pezze di campione per consentire di uniformare la produzione di determinati capi, pezze di campione che poi non vengano conservate per consentire successivamente di apprezzare le eventuali differenze (Cass. Civ. Sez. II, 3312/84 ).

A questo proposito può talora trattarsi di un problema di ermeneutica negoziale. Ogniqualvolta non si rinvenga espressamente la menzione della funzione del campione spetterà all'interprete qualificare o meno la vendita come su campione oppure su tipo di campione o ancora diversamente nota6 .

La tipica tutela accordata dalla legge alla vendita su campione non è esclusiva. Risulteranno pertanto applicabili in favore del compratore tutti gli altri rimedi generali in materia di contratto nonchè quelli speciali in tema di compravendita (garanzia per evizione, per i vizi occulti e per mancanza delle qualità promesse) nota7 . Sarà così possibile che le parti si accordino nel senso che una cosa, oltre a dover essere conforme ad un campione, debba altresì essere dotata di alcune caratteristiche o qualità che siano oggetto di specifica garanzia o promessa da parte del venditore.

Note

nota1

Cfr.Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, vol.XXIII, Milano, 1971, p.127.
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nota2

Rubino, op.cit., p.125.
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nota3

In particolare nota Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., libro IV, Torino, 1991, p.169 che le modalità per l'individuazione, per il prelevamento, la conservazione e l'esibizione del campione sono lasciate alla libera pattuizione delle parti.
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nota4

Rubino, op.cit., p.126, Greco-Cottino, Della vendita, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1981, p.426 e Carpino, La vendita di cose mobili, la vendita di cose immobili, la vendita a termine di titoli di credito, la vendita di eredità, in Tratt.dir.priv., diretto da Rescigno, vol.XI, Torino, p.312.
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nota5

Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p. 326; Gorla, La compravendita e la permuta, in Tratt. dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1937, p.302.
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nota6

A parere di alcuni nel dubbio circa la reale intenzione delle parti, dovrebbe ritenersi presunta iuris tantum la stipulazione di una vendita su campione: così Rubino, cit., p.132 e Greco e Cottino, cit., p.429.
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nota7

Analogamente Capozzi, Dei singoli contratti, Milano, 1988, p.176.
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • CAPOZZI, Compravendita, riporto, permuta, contratto estimatorio, somministrazione, locazione, Milano, Dei singoli contratti, 1988
  • CARPINO, La vendita con patto di riscatto. La vendita di cose mobili. La vendita di cose immobili. La vendità di eredità, Torino, Tratt.dir.priv.dir.da Rescigno, XI, 1984
  • GORLA, La compravendita e la permuta, Torino, 1937
  • GRECO, COTTINO, Della vendita (Artt.1470-1547), Bologna-Roma, Comm. cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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