Disciplina della vendita di cosa futura ( emptio rei speratae )



Se si prescinde dal II comma dell'art.1472 cod.civ. nessuna altra regola detta il codice civile in materia di vendita di cosa futura (commutativa). A questo proposito l'individuazione della disciplina applicabile non può che discendere dalla concreta configurazione della natura giuridica dell' emptio rei speratae.

Chi reputa che si tratti di un negozio incompleto nega, non potendo reputarsi attuale l'obbligazione a carico del venditore, che siano applicabili i rimedi della risoluzione e della rescissione nota1. Prevale tuttavia l'opinione contraria, secondo la quale la vendita di cosa futura sarebbe un contratto completo fin dal momento del raggiungimento del consenso tra le parti nota2. Occorrerebbe soltanto distinguere tra due momenti: nel tempo che precede la venuta ad esistenza della cosa la situazione sarebbe assimilabile a quella che si verifica quando la vendita è sottoposta a condizione sospensivanota3 . In esito alla venuta ad esistenza della res, ben potrebbe invece farsi applicazione della disciplina ordinariamente prevista per la vendita. In particolare sarebbero praticabili (cfr. Cass. Civ. Sez.II, 5202/07 ) i rimedi relativi alla garanzia per vizi e mancanza di qualità ed a quella per l'evizione nota4.

Note

nota1

Il negozio non sarebbe ancora perfetto, perciò, non potrebbe né risolversi né rescindersi: cfr. Boselli, La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, Torino, 1951, p.192 e Rubino, La compravendita, in Tratt. dir.civ. e comm., diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1971.
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nota2

Perlingieri, I negozi su beni futuri, La compravendita di cosa futura, Napoli, 1962, p.230; Furgiuele, Vendita di cosa futura e aspetti di teoria del contratto, Milano, 1974, p.602; Bianca, La vendita e la permuta, in Tratt.dir.civ.it., diretto da Vassalli, Torino, 1972, p.351). In giurisprudenza cfr. Cass.Civ. Sez. II, 11840/91 e Cass. Civ. Sez. II, 8863/87 .
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nota3

Sospensione che viene variamente spiegata con il richiamo ora ad una condizione volontaria, ora ad una condicio iuris, ora ad un coelemento necessario di efficacia (cfr. Perlingieri, op.cit., p.151), ma che non impedirebbe la produzione di effetti prodromici dell'atto, quale ad es. il sorgere dell'obbligazione in capo al venditore di far acquistare il diritto al compratore.
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nota4

Nel momento in cui la cosa viene materialmente ad esistenza, infatti, si produrrebbero automaticamente quegli effetti reali, tipici del contratto di compravendita, che al momento dello scambio del consenso erano solo differiti (Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir.priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p.49 e Bianca, op.cit., p.377).
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Bibliografia

  • BIANCA, La vendita e la permuta, Torino, Tratt. dir. civ. dir. da Vassalli, vol. VII- t. 1-2, 1993
  • BOSELLI, La risoluzione del contratto per eccessiva onerosità, Torino, 1952
  • FURGIUELE, Vendita di cosa futura ed aspetti di teoria del contratto, Milano, 1974
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • PERLINGIERI, I negozi sui beni futuri. La compravendita di cosa futura, Napoli, 1962
  • RUBINO, La compravendita , Milano, Tratt.dir.civ. e comm. già dir. da Cicu-Messineo, e continuato da Mengoni vol.XVI, 1971

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