Disciplina della prescrizione presuntiva



Ai sensi dell'art. 2957 cod.civ. il termine della prescrizione presuntiva decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione. Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il dies a quo decorre invece dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Il termine prescrizionale corre inoltre anche se vi è stata continuazione di somministrazioni o di prestazioni (art. 2958 cod.civ.).

Per quanto attiene agli ulteriori aspetti non espressamente disciplinati dal codice civile, si ritiene che possano valere le regole dettate in materia di prescrizione estintivanota1 . Anche nell'ambito delle prescrizioni presuntive viene ritenuta pertanto operativa la regola in base alla quale è vietato al giudice il rilievo ex officio (Cass. Civ. Sez. II, 5959/96 ). Altrettanto per quanto attiene alle cause ed agli effetti dell' interruzione e della sospensione nota2.

Significato assai diverso possiede l'eventuale atto di riconoscimento del diritto. Esso, con riferimento alla prescrizione estintiva, vale a determinarne l'interruzione se anteriore alla scadenza del termine prescrizionale. Viceversa, se il riconoscimento del diritto è successivo al decorso del termine prescrizionale, ha il significato di una rinunzia ad avvalersi dell'effetto estintivo. Nell'ambito della prescrizione presuntiva viene in considerazione non tanto il riconoscimento del diritto, quanto l'ammissione effettuata in giudizio di non esser stata comunque estinta l'obbligazione (art. 2959 cod.civ.), la cui efficacia verrà analizzata specificamente.

Occorre osservare che prescrizione presuntiva e prescrizione estintiva possono concorrere in relazione allo stesso rapportonota3 .

Il fatto che sia decorso il termine di maturazione della prescrizione presuntiva non esclude che possa darsi la prova, nei modi che verranno esaminati in seguito, della mancata estinzione del diritto del creditore. La decorrenza del termine della prescrizione estintiva, determina invece la definitiva estinzione della situazione giuridica soggettiva: giunti a quel tempo più non gioverebbe una semplice ammissione in giudizio, né il deferimento del giuramento decisorionota4 . Non si tratterebbe più di una questione attinente alla prova, bensì di un problema sostanziale, di esistenza del diritto stesso. In esito al decorso del termine in tal caso potrebbe venire in esame la rinunzia ad avvalersi della prescrizione o il pagamento del debito prescritto.

Note

nota1

Ferrucci, voce Prescrizione, in N.sso Dig.it., vol.XIII, p.652.
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nota2

Così Orengo, Le prescrizioni presuntive ed i crediti del prestatore di lavoro, Milano, 1966, p.33.
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nota3

La concorrenza dei due tipi di precrizione si giustifica in relazione alle differenti caratteristiche strutturali e funzionali di ciascuna: cfr.Orengo, Sull'eccezione di prescrizione presuntiva, in Foro pad., 1965, I, p.582.
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nota4

Bigliazzi-Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di dir.civ., vol.I, Genova, 1978, p.415.
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Bibliografia

  • FERRUCCI, Prescrizione, N.sso Dig. it., XIII
  • ORENGO, Le prescrizioni presuntive ed i crediti del prestatore di lavoro, Milano, 1966
  • ORENGO, Sull'eccezione di prescrizione presuntiva, Foro pad., I, 1965

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