Disciplina della novazione oggettiva



Gli artt. 1232 , 1233 , 1234 cod.civ. approntano alcune regole in tema di novazione oggettiva, con specifico riferimento alle garanzie che assistono il credito originario ed all'eventuale inefficacia della novazione. In relazione a quest'ultimo aspetto, affinché sia possibile parlare di un effetto novativo è necessario che il rapporto precedente sia valido nota1.

Ciò non si verifica se il titolo costitutivo era inesistente ovvero nullo (I comma art. 1234 cod.civ.). Non è invece di impedimento alla novazione il fatto che il titolo fosse semplicemente annullabile nota2. La novazione di un'obbligazione scaturente da un titolo annullabile può infatti concretare una convalida operata tacitamente , ricorrendo i presupposti per l'applicazione della regola di cui all'art. 1444 cod.civ., richiamati dall'ultimo comma dell'art. 1234 cod.civ. nota3. Quest'ultima norma fa riferimento alla valida assunzione del nuovo debito da parte del debitore che conosca la viziosità del titolo originario. Nulla è disposto per il caso in cui il titolo da cui scaturisce l'obbligazione sia risolubile o rescindibile. In tema di rescindibilità è probabilmente sufficiente un riferimento all'art. 1451 cod.civ., in forza del quale non è ammessa in alcun caso la convalida nota4 . Per quanto riguarda la risolubilità, la vicenda è invece più complessa. Si pensi alla intervenuta risoluzione di diritto del contratto dal quale scaturisce l'obbligazione da novare, oppure alla situazione di ignoranza della parte circa la sopravvenuta impossibilità della prestazione al tempo in cui procede a concludere un accordo novativo. La retroattività insita nel meccanismo della risoluzione dovrebbe esser tale da indurre una valutazione di inesistenza originaria dell'obbligazione ai sensi del I°comma dell'art. 1234 cod.civ. nota5.

Dubbi si pongono per il caso dell'obbligazione naturale: all'opinione secondo la quale un accordo novativo sarebbe possibile nota6, in base all'osservazione per cui nell'ambito della soluti retentio ex art. 2034 cod.civ. si potrebbe comprendere anche l'impegno di adempiere un'obbligazione civile, si contrappone il negativo parere dominante nota7 (Cass. Civ. Sez. III, 7064/86 ).

Per quanto attiene alle garanzie del credito, in caso di novazione si verifica l'estinzione, ai sensi dell'art. 1232 cod.civ., dei privilegi, del pegno e delle ipoteche afferenti al credito originario, a meno che le parti non convengano espressamente di mantenerli per il nuovo credito. La medesima conseguenza si produce per le garanzie aventi natura personale (es.: la fidejussione) nota8 . Nel caso di obbligazione solidale è prevista una specifica disciplina (art. 1233 cod.civ.) della quale si darà conto partitamente.

Per ciò che ha a che fare con le obbligazioni indivisibili, occorre far riferimento all'art. 1320 cod.civ. che pone una regola valevole anche per i diversi casi della confusione, della transazione, della compensazione, della datio in solutum : si determina un'estinzione soltanto parziale. Il debitore non è liberato verso gli altri creditori, i quali tuttavia non possono domandare la prestazione indivisibile se non addebitandosi ovvero rimborsando il valore della parte di colui che ha fatto la novazione nota9 .

Note

nota1

Breccia, Le obbligazioni, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1991, p. 699. In particolare Bianca, Diritto civile, vol. IV, Milano, 1998, p. 458, sottolinea che la necessaria esistenza dell'obbligazione da novare non deve intendersi come indispensabilità di un'obbligazione attualmente esistente (dal momento che le parti possono anche novare un'obbligazione futura), purchè siano a conoscenza della sua inesistenza attuale e della possibilità che la stessa venga ad esistenza nel futuro.
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nota2

In tal senso Schlesinger, Mancanza dell'effetto estintivo nella novazione oggettiva, in Riv.dir.civ., vol. I, 1958,367 e ss.; Di Prisco , I modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Trattato Rescigno, vol. IX, Torino, 1984, p. 282; Magazzù, voce Novazione, in Enc.dir., vol. XXVIII, Milano, 1978, pp. 824-825.
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nota3

Analogamente Pellegrini, in Comm. cod. civ., dir. da D'Amelio-Finzi, Libro delle obbligazioni, Firenze, 1948, p. 128; Schlesinger, cit., p. 378. Contra Perlingieri, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento, in Comm. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, p. 155, secondo il quale "la parte che, conoscendo il vizio del titolo originario, nova, non necessariamente manifesta un comportamento univoco dal quale poter dedurre la volontà di convalidare".
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nota4

Conformi Schlesinger, cit., p. 382; Perlingieri, cit., p. 156 e ss.; Nanni, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. IV, Torino, 1999, p. 227.
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nota5

Così Perlingieri, cit., p. 131; Zaccaria, in Comm. breve al cod. civ., a cura di Cian-Trabucchi, Padova, 1984, p. 829.
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nota6

Biondi, Ricognizione e novazione di obbligazione naturale, in Foro pad., vol. I, 1961, p. 480; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 716; Di Prisco , cit., p. 278; Rescigno, voce Novazione (dir.civ.), in N.sso Dig.it., vol. XI, 1965, p. 437.
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nota7

Buccisano, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968, p. 12 e ss; Funajoli, Il giuoco e la scommessa, in Trattato Vassalli, Torino, 1961, p. 169 e ss; Schlesinger, cit., p. 356; Manzini, Sugli spostamenti patrimoniali effettuati in esecuzione di obbligazioni naturali, in Contratto e Impresa, 1987, p. 911.
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nota8

In tal senso Barbero, cit., p. 715.
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nota9

Rubino , Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1968, p. 365 e ss.; Carresi, La c.d. estinzione parziale delle obbligazioni indivisibili, in Riv.dir. e proc.civ., 1954, p. 617 e ss.
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Bibliografia

  • BIONDI, Ricognizione e novazione di obbligazione naturale, Foro pad., I, 1961
  • BUCCISANO, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968
  • CARRESI, La c.d. estinzione parziale delle obbligazioni indivisibili, Riv.dir. e proc.civ. , 1954
  • DI PRISCO, I modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, IX, 1984
  • FUNAIOLI, Il giuoco e la scommessa, Torino, Tratt. dir.civ.dir.da Vassalli, IX, 1961
  • MAGAZZU', Novazione, Milano, Enc. dir., XXVIII, 1978
  • MANZINI, Sugli spostamenti patrimoniali effettuati in esecuzione di obbligazioni naturali , Contratto e impresa , 1987
  • NANNI, Inefficacia della novazione , Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, IV, 1999
  • PELLEGRINI, Firenze, Comm.cod.civ. diretto da D'Amelio-Finzi, 1948
  • PERLINGIERI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento (Artt. 1230-1259), Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1975
  • RESCIGNO, Novazione, Torino, N.Dig.It., XI, 1965
  • RUBINO, Obbligazioni alternative, in solido, obbligazioni divisibili e indivisibili (Artt. 1285-1320), Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja Branca-, 1963
  • SCHLESINGER, Mancanza dell'effetto estintivo nella novazione oggettiva, Riv.dir.civ., I, 1958
  • ZACCARIA, Padova, Comm. breve cod.civ. di Cian-Trabucchi, 1984

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