L'art.4 della legge
52/1991 ha dettato per il factoring una disciplina specifica in materia di garanzie che il cedente è tenuto a prestare al cessionario, derogando la regola generalmente prevista per la cessione del credito.
La norma infatti pone un principio diametralmente opposto a quello che si ricava dall'art.1267 cod.civ. . Quest'ultimo prevede la semplice garanzia dell'esistenza del credito (la c.d. veritas nomini), ma non della solvenza del debitore (la c.d. bonitas nomini ). Ciò fatte salve le specifiche pattuizioni derogatorie intervenute tra le parti. In tema di factoring invece è espressamente previsto che la cessione si presuma effettuata pro solvendo, giacché il cedente garantisce la solvenza del debitore nei limiti del corrispettivo
nota1. Solo laddove il cessionario rinunzi, in tutto o in parte, alla garanzia si concluderà una cessione pro soluto
nota2.
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Note
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Dogliotti e Figone, in Comm.cod.civ., Aggiornamento 1991-2001, vol.II, Torino, 2002, p.312; De Marchis, La nuova disciplina dell'acquisto dei crediti d'impresa, in Impresa, n.9, 1991, p.1254.
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Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Trattato di dir.priv., a cura di Iudica e Zatti, Milano, 1995, p.291, ritiene più corretto qualificare la cessione pro solvendo "cessione con rivalsa", e la cessione pro soluto "cessione senza rivalsa".
top2 Bibliografia
- DE MARCHIS, La nuova disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa, Impresa, 9, 1991
- DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. dir. da Cendon, II, 2002
- LUMINOSO, Contratti di alienazione, di godimento, di credito, Milano, I contratti tipici ed atipici, 1995