Il codice civile regola, con una disciplina talvolta inderogabile, il rapporto che viene instaurato tra agente e preponente. Alla normativa del codice si è nel tempo sovrapposta la legislazione speciale (cfr. la legge 3 maggio 1985, n.
204 nonchè i d.lgs 10 settembre 1991
n.303 e 15 febbraio 1999
n.65 , che hanno profondamente modificato la normativa codicistica) anche di carattere comunitario (si pensi alla direttiva
n.653/86/CEE ).
Nel corso della disamina che seguirà assumeremo in separata considerazione vari aspetti afferenti al contratto di agenzia: tali
la forma di esso (cfr. II° comma
art.1742 cod.civ. ),
l'iscrizione nell'apposito ruolo localmente tenuto presso le CCIAA, le conseguenze giuridiche dell'esercizio dell'attività in difetto di iscrizione.
Non meno importante risulta l'esame della disciplina prevista in tema di
diritti e di obblighi dell'agente (artt.
1746 ;
1747 ;
1748 cod.civ. )
e del preponente (
art.1749 cod.civ. ), di
corresponsione della provvigione e dell'indennità di fine rapporto (
art.1751 cod.civ. ), della
durata di quest'ultimo (
art.1750 cod.civ. ), della stipulazione di clausole peculiari come quella in forza della quale l'agente si impegna a non fare
concorrenza al proponente (
art.1751 bis cod.civ. ).