Disciplina degli utili (società in accomandita semplice)



L'art. 2321 cod. civ. stabilisce che i soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato. Si tratta di una previsione in parte derogatrice rispetto a quella di cui all'art.2303 cod. civ. e che viene ad equiparare la posizione dell'accomandante a quella dei soci di società di capitale nota1. Tale disciplina di favore trova il proprio fondamento non tanto nella considerazione che l'accomandante non è coinvolto nella gestione amministrativa, quanto nell'esistenza di ridotti poteri di controllo nota2. Ciò spiega perché, secondo un'opinione nota3, non potrebbe considerarsi in buona fede l'accomandante che avesse del tutto omesso di effettuare i controlli previsti dall'art. 2320 ultimo comma cod. civ. . In ogni caso gli appartenenti ad una società in accomandita semplice sono, a norma dell'art. 2262 cod. civ. , pur sempre titolari del diritto alla immediata percezione degli utili risultanti dal bilancio in esito all'approvazione del rendiconto. Ciò non toglie che sia legittima la condotta dell'accomandatario che abbia proceduto ad effettuare un accantonamento prudenziale a fronte dell'emergenza di un possibile debito risarcitorio (Cass. Civ. Sez. I, 4454/95 ).

Va chiarito che in tanto vi sono utili distribuibili, in quanto siano state elise le perdite riportate negli esercizi precedenti, senza che possa essere invocato un presunto obbligo di ripianamento delle stesse tempo per tempo a carico degli accomandatari (Cass. Civ., Sez. I, 23/2017). E' ben vero che essi rispondono, a differenza degli accomandanti, anche con il loro patrimonio a far fronte alle passività sociali, ma nel senso che, non potendo la società far fronte alle obbligazioni contratte con la propria sostanza, scatta a carico di costoro l'obbligo di provvedere a far fronte ai debiti sociali e non certo nel senso che, tempo per tempo siano costretti a conferire nella società quanto serve per portarla annualmente in pareggio.

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Note

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Di Sabato, Manuale delle società, Torino, 1987, p. 202; Montalenti, voce Società in accomandita semplice, in Dig. delle disc. priv., vol. XIV, 1997, p. 247.
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nota2

Bussoletti, voce Società in accomandita semplice, in Enc. dir., vol. XLII, 1990, p. 965.
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nota3

Ferri, Delle società di persone, in Comm. cod. civ., dir. da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1981, p. 496.
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Bibliografia

  • BUSSOLETTI, Società in accomandita semplice, Enc. dir., XLII, 1990
  • DI SABATO, Manuale delle società, Torino, 1987
  • FERRI, Delle società di persone, Bologna-Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja-Branca, 1981
  • MONTALENTI, Società in accomandita semplice, Dig. delle disc. priv., XIV, 1997

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