L'eventualità in cui gli esecutori testamentari nominati, i cui poteri prevedano una gestione congiuntiva, non si accordino circa il compimento di un atto attinente al proprio ufficio è assunta in considerazione dall'art.
708 cod.civ. .
La norma prescrive che a dirimere il conflitto provveda l'autorità giudiziaria (nella specie il presidente del tribunale ex art.
750 cod.proc.civ. )
nota1. Se occorre si procederà alla preventiva consultazione degli eredi
nota2.
Note
nota1
Legittimato a ricorrere all'autorità giudiziale è chiunque vi abbia interesse: si può trattare di uno degli esecutori come anche di ciascun erede o legatario: Caramazza, Delle successioni testamentarie, in Comm. teorico-pratico al cod.civ., dir. da de Martino, Novara-Roma, 1982, p.587.
top1nota2
Si ritiene che l'esame degli eredi non sia né obbligatorio né vincolante: Giannattasio, Delle successioni. Successioni testamentarie, in Comm.cod.civ., Libro II, Torino, 1978, p.706.
top2 Bibliografia
- CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, artt. 587-712, Roma, Comm. teor-prat. del c.c, dir. da De Martino, 1973
- GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978