Diritto di ritenzione del coerede tenuto alla collazione per le spese ed i miglioramenti apportati



Ai sensi del IV comma dell'art. 748 cod.civ. il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti. La norma attribuisce dunque uno specifico diritto di ritenzione, in omaggio al più generale principio espresso dall'art. 1152 cod.civ. operante in favore del possessore di buona fede.

La ritenzione ha per oggetto soltanto i beni in relazione ai quali gli esborsi sono stati sopportati e, secondo un'opinione, riguarderebbe anche i frutti nota1.

Note

nota1

Montel, Il possesso, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1962, p.296. Contra Trabucchi, in Commentario breve al cod.civ., dir. da Cian e Trabucchi, Padova, 1988, p.800, per il quale il diritto di ritenzione potrebbe operare solo sui beni per i quali le spese sono state fatte. Stante l'eccezionalità della norma non è consentita una sua interpretazone estensiva né la sua esperibilità in via surrogatoria da parte dei creditori del donatario (Azzariti-Martinez, Successioni a causa di morte e donazioni, Padova, 1979, p.708).
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Bibliografia

  • F.S. AZZARITI - MARTINEZ - G.AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazioni, Padova, 1979
  • MONTEL, Il possesso, Torino, Trattato Vassalli, 1962
  • TRABUCCHI, Commentario breve al cod. civ., Padova, 1988

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