Diritto alla provvigione e stipulazione di contratti condizionati, invalidi, simulati (mediazione)



L'art.1757 cod.civ. è un chiaro indice del favor legis che assiste il diritto del mediatore di percepire il compenso per l'attività svolta. Il I comma della norma riguarda il contratto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva.

Dal momento che il meccanismo condizionale è idoneo ad incidere sul profilo effettuale dell'atto, o sospendendone gli effetti ovvero rimuovendo retroattivamente l'efficacia già prodottasi, potrebbero sorgere dubbi circa la spettanza della provvigione. Giova infatti rammentare che essa è dovuta a fronte della conclusione dell'affare (art.1755 cod.civ. ).

Ciò premesso la regola consiste nel sancire la nascita del diritto del mediatore alla provvigione soltanto nel momento in cui si verifica l'evento dedotto sotto condizione sospensiva (vale a dire nel tempo in cui l'atto diviene produttivo di effetti) nota1. Al contrario, il sopravvenire dell'evento dedotto sotto condizione risolutiva (fatto che elimina il profilo effettuale dell'atto) non fa venir meno il diritto al compenso che era maturato nel tempo del perfezionamento dell'affare.

L'ultimo comma dell'art. 1757 cod.civ. assume in considerazione l'ipotesi del contratto annullabile e rescindibile. La provvigione risulta dovuta, ad eccezione del caso in cui il mediatore conoscesse il vizio che inficia l'atto. Dette alterazioni patologiche non impediscono infatti che l'atto sortisca effetti interinali. Soltanto all'esito dell'impugnativa, qualora venga accolta la domanda giudiziale intesa a far dichiarare la risoluzione o la rescissione del contratto, gli effetti dell'atto verranno eliminati (con un'efficacia retroattiva limitata alle parti) nota2.

La legge è muta, ma è pacifico, al contrario, che il mediatore non vanti alcun diritto di riscuotere le provvigioni se il contratto sia affetto da nullità, stante l'originaria e definitiva inettitudine ad esplicare effetti nota3.

Cosa riferire del contratto simulato? V'è chi a questo riguardo distingue tra simulazione assoluta e relativa. Nella prima ipotesi, nulla sarebbe dovuto al mediatore, stante la sostanziale equiparazione del contratto assolutamente simulato al contratto nullo. Quando la simulazione fosse relativa la provvigione sarebbe invece dovuta a fronte della conclusione del contratto realmente voluto dalle parti nota4. Queste conclusioni non sembra possano essere accolte. La simulazione configura infatti una divergenza consapevole tra una realtà giuridica esteriore creata dalle parti allo scopo di dar vita ad un'apparenza ed una realtà giuridica interna. Non si vede come il mediatore potrebbe essere coinvolto nel fenomeno indipendentemente dalla sua consapevolezza relativamente ad esso. Assai più appropriato pare invece distinguere a seconda del fatto se il mediatore fosse o meno a conoscenza del fenomeno simulatorio. In quest'ultima ipotesi non si vede come negare al mediatore la qualifica di terzo di buona fede ai sensi del I comma dell'art. 1415 cod.civ., con la conseguenza che in capo al medesimo maturerebbe il diritto alla provvigione. Soltanto quando il mediatore fosse conscio della simulazione pare invece accettabile liquidarne il compenso in base alla pattuizione effettivamente intercorrente tra le parti (simulazione relativa) ovvero negare la spettanza di qualsiasi emolumento (simulazione relativa) nota5.

Cosa riferire del contratto al quale sia stato apposto un termine (iniziale o finale)? In omaggio alla certezza della verificazione degli effetti dell'atto non sembra in ogni caso contestabile l'esistenza del diritto del mediatore, dovendo l'affare reputarsi concluso nota6.

Note

nota1

Al caso della condizione sospensiva può essere assimilato quello del contratto concluso dal falsus procurator . L'atto così formato è infatti, secondo l'opinione preferibile (Gambardella, in Codice civile annotato con la dottrina e la giurisprudenza, a cura di Perlingieri, Libro IV, Torino, 1980, p.1176), semplicemente inefficace e passibile di ratifica. L'eventuale subentrare di quest'ultima renderebbe attuale il diritto alla provvigione.


nota2

nota2 Per analogia è possibile estendere la stessa soluzione ad ogni caso in cui il contratto, sorto come efficace, è destinato a divenire successivamente improduttivo di effetti (anche retroattivamente, sia pure soltanto inter partes ). Si pensi alla revoca, al mutuo dissenso, alla risoluzione (così Franceschetti, De Cosmo, I singoli contratti, Milano, 1998, p.405. Contra Mirabelli,Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.668, per il quale la norma non si applicherebbe a dette cause di scioglimento del vincolo, salvo espressa pattuizione tra il mediatore e la parte per la quale il diritto alla provvigione sia subordinato al buon fine del contratto).


nota3

nota3

Azzolina, La mediazione , in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1955, p.137.
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nota4

nota4

Ponzanelli, in Comm. al cod. civ. diretto da Cendon, vol IV, Torino, 1999, p.1367.


nota5

A questa soluzione perviene Gazzoni, Manuale di diritto privato , Napoli, 1996, p.1115.


nota6

Catricalà, La mediazione, in Trattato di dir.priv., dir.da Rescigno, vol.XII, Torino, 1985, p.433.
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Bibliografia

  • AZZOLINA, La mediazione, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, VIII, 1955
  • CATRICALA', La mediazione, Torino, Tratt.dir.priv. diretto da Rescigno, XII, 1985
  • FRANCESCHETTI-DE COSMO, I singoli contratti, Napoli, 1998
  • GAMBARDELLA, Torino, Cod. Civ. annotato con dottrina e giurisprudenza, Libro IV, 1980
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PONZANELLI, Torino, Comm. al Cod.Civ., IV, 1999

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