Diritto all'integrità fisica



Viene in esame innanzitutto quale essenziale rispetto alla tutela della persona fisica, il diritto di carattere personale consistente nell' "integrità fisica", che consiste nel diritto di vivere e di mantenere la propria salute, intesa come assenza di menomazioni parziali dell'integrità fisica dovute ad eventi lesivi traumatici o processi patologici (malattie).

La protezione accordata a questo proposito dal diritto presenta un primo aspetto di rilevanza penale:
  1. anzitutto è vietato uccidere o cagionare la morte dell'uomo (artt. 575, 589 cod. pen.), 589-bis e 589-ter; cfr., in relazione alla circolazione stradale, la legge 23 marzo 2016, n. 41);
  2. risultano inoltre penalmente sanzionate anche le condotte che, pur non giungendo a cagionare la morte di un uomo, comunque ne ledano più o meno gravemente l'integrità fisica (reato di lesioni, di percosse);
  3. correlativamente è consentito reagire a ogni uomo la cui vita sia minacciata ingiustamente. La legittima difesa può giungere fino all'eliminazione dell'aggressore (art. 52 cod. pen. , come integrato per effetto della Legge 13 febbraio 2006, n.59 );
  4. è inoltre possibile compiere degli atti che ordinariamente integrerebbero gli estremi dell'illecito penale nel caso in cui ciò sia finalizzato ad evitare il pericolo attuale di un danno grave alla propria o all'altrui persona (stato di necessità: art. 54 cod. pen. ). In questa ipotesi non si parla di risarcimento del danno, bensì di indennizzo o di indennità, la quale costituisce il ristoro a fronte del danno cagionato da un atto che, in ogni caso, non può essere qualificato come illecito;
  5. da ultimo, ed in maniera più pertinente rispetto al nostro ambito di indagine, la tutela civile delle situazioni di cui sopra si concreta nella possibilità per il soggetto leso di agire per il risarcimento dei danni (sia pure con l'eccezione concernente l'indennità di cui al punto che precede), anche di natura morale (artt. 185 cod. pen. e 2043 cod. civ.). E' stato posto in luce che l'integrità fisica risulta concepibile anche come un dovere di natura giuridica nota1. Anche se non risulta possibile affermare che il suicidio configuri un delitto (tuttavia tanto l'istigazione al suicidio quanto l'omicidio del consenziente risultano puniti), non sembra possibile, tenuto anche conto del modo di disporre dell'art. 5 cod. civ. , affermarne la liceità.

Particolare interesse suscita attualmente la tematica dell'eutanasia, intesa come insieme delle condotte volte a cagionare una morte serena per i malati incurabili, in connessione ad un presunto "diritto a morire". La questione, strettamente connessa con problematiche morali e religiose, è suscettibile di apprezzamento anche dal punto di vista "negativo". Cosa riferire infatti della possibilità di sospendere le cure che tengano artificialmente in vita un paziente ormai in stato vegetativo? La S.C. ha avuto modo di decidere in senso affermativo: ben potrebbe il giudice autorizzare la disattivazione dei presidi sanitari su richiesta del tutore, sentito un curatore speciale, sussistendo il duplice concorrente requisito costituito: a) dalla rigorosa irreversibilità di una siffatta condizione clinica, b) dalla ricostruzione della corrispondenza di detta istanza rispetto alla volontà del paziente stesso (Cass. Civ. Sez. I, 21748/07 ). In questo senso dovrebbe essere riconosciuto un vero e proprio diritto del paziente a non sottoporsi a cure, pure se una siffatta condotta lo esponga al rischio di perdere la vita. Il vero problema è, in questi casi, l'accertamento di una tale volontà, spesso difficilmente attingibile (Cass. Civ. Sez. III, 23676/08 ).

Chiaramente tutelate come diritti privati sono poi le minori lesioni dell'integrità fisica del soggetto: soprattutto la mutilazione, dalla quale il soggetto deriva il diritto al risarcimento del danno.

Certo non tutte le mutilazioni sono illecite. Qui bisogna distinguere secondo che siano fatte per nuocere o per curare la persona. Certamente leciti sono gli interventi chirurgici diretti a tutelare la vita, o anche semplicemente l'estetica, del paziente. Nel primo caso l'intervento può prescindere dal consenso della persona nota2, nel secondo questo assenso diviene invece essenziale. Cosa dire inoltre delle pratiche abortive le quali coinvolgono ad un tempo l'integrità fisica della donna che vi acconsente e la vita del nascituro? L'originaria soluzione del problema, incentrata sul rispetto incondizionato del frutto del concepimento, è stata con la Legge 22 maggio 1978, n. 194 apri, temperata con il riconoscimento, entro precisi limiti temporali (novanta giorni dal concepimento), del potere di autodecisione della donna purchè il suo esercizio sia giustificato da obiettive ragioni nota3.

Il diritto all'integrità fisica si articola variamente anche in riferimento al c.d. "diritto alla salute", di rilevanza costituzionale (art.32 Cost. ). In tale ambito la protezione che l'ordinamento appronta non si paleserebbe semplicemente nel mettere a disposizione la tutela risarcitoria. La rilevanza primaria del bene imporrebbe infatti l'approntamento di strumenti avanzati, quali la possibilità di promuovere azioni di carattere inibitorio (cfr. ad esempio Cass. Civ. Sez. Unite, 23735/06 ).

La compiuta analisi della complessa tematica del risarcimento del c.d. danno biologico verrà affrontata in seguito, nel corso dell'esame dell'illecito aquiliano.

Note

nota1

Così, tra gli altri, Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 354.
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nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. I, Milano, 1990, p. 159; Pesante, Corpo umano (atti di disposizione), in Enc. dir., p. 659.
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nota3

Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 121, sottolinea come l'aborto eseguito entro e non oltre il termine di 90 giorni dal concepimento debba considerarsi libero, traducendosi l'accertamento del pericolo che induca la donna alla pratica abortiva in un giudicato soltanto formale. Sul conflitto fra i due opposti interessi del nascituro e della madre si veda anche Bianca, op. cit., p. 156.
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Bibliografia

  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • PESANTE, Corpo umano (atti di disposizione ), Enc.dir.


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