Diritto all'identità personale



Il diritto di ciascuna persona a non vedersi attribuite la paternità di condotte, di dichiarazioni o più in generale di azioni non proprie (c.d. diritto all'identità personale nota1) corrisponde ad una recente acquisizione giurisprudenziale.

Si tratta dell'ultima evidenza interpretativamente ricavata nell'ambito dei diritti della personalità. Il diritto all'identità personale viene fondato sulla base dei diritti di libertà costituzionali, che implicherebbero la pretesa di ciascun soggetto di essere rappresentato con la sua vera identità e di non vedere alterato, contestato o mistificato il proprio patrimonio intellettuale, nelle varie forme in cui si può estrinsecare.

Il fondamento di questa tutela viene rinvenuto più specificamente nell'art. 2 Cost. . E'stato detto nota2, con riferimento a questa norma, che, lungi dall'essere connotata da una funzione semplicemente riassuntiva dei diritti espressi e tutelati nella costituzione o di quelli previsti dal codice civile e concernenti la persona umana, svolge un ruolo di riferimento fondamentale al centro dell'intero ordinamento costituzionale in relazione ai valori della persona, costituendo una clausola aperta e generale di tutela del libero e integrale svolgimento dei diritti fondamentali dell'uomo.

Ogni nuovo interesse umano emergente come riflesso dei diritti della personalità, quale appunto quello in esame, rinverrebbe motivo della propria tutela nel disposto della norma in questione.

Il diritto all'identità personale in definitiva deve essere inteso quale autonomo diritto, ulteriore ed indipendente rispetto al diritto al nome ed a quello all'onore, consistendo per l'appunto nel diritto a che non venga stravolta, alterata la propria identità, intesa come complesso di atteggiamenti etici, politici, comportamentali, indipendentemente dall'ingiuriosità delle espressioni (Cass. Civ. Sez. I, 3769/85 ).

La giurisprudenza ha posto in evidenza tre distinti aspetti dell'identità personale:

  1. la sua natura onnicomprensiva della personalità del soggetto, ovverosia rappresentativa del suo patrimonio culturale, politico, morale ecc.;
  2. la sua oggettività, intesa nel senso di corrispondenza fra comportamenti esterni del soggetto rilevabili e rappresentazione della personalità; in altri termini l'identità personale tutela quel che il soggetto risulta essere, non quel che crede di essere; la figura viene in tal modo ancorata alla verità, intesa non in senso assoluto, bensì di realtà conoscibile secondo i criteri "della normale diligenza e della buona fede soggettiva";
  3. la sua esteriorità, in quanto l'identità caratterizza un soggetto in una comunità; la sua lesione pertanto può avvenire solo attraverso un mezzo di comunicazione che alteri nei consociati la loro percezione della persona. E, infatti, nei casi sottoposti all'esame dei giudici l'illecito è commesso, generalmente, con un manifesto, un volantino, una trasmissione televisiva, un articolo di giornale o un inserto pubblicitario.

Molto delicato è il contemperamento tra diritto all'identità personale e l'esercizio del diritto di cronaca (Cass. Civ. Sez. I, 978/96 ). La disciplina può essere dedotta, per analogia, dalla normativa prevista per il diritto al nome (art. 7 cod. civ. ), essendo tale figura la più affine al diritto in considerazione. Pertanto il soggetto che subisce ad opera di un terzo una lesione pregiudizievole alla sua immagine sociale, potrà ben chiedere in sede giudiziale la cessazione del fatto lesivo ed il risarcimento del danno, in quanto di questo ne sussistano i presupposti soggettivi ed oggettivi per la sua risarcibilità, nonché ottenere dal giudice l'ordine di pubblicazione della sentenza (oltre la pubblicazione di una sua rettifica se la lesione è arrecata a mezzo della stampa: art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416).

Il diritto all'identità personale va, inoltre, ben distinto dagli altri diritti della personalità, nei confronti dei quali presenta caratteri di differenza e di affinità. Con riguardo al nome, si deve sottolineare la non modificabilità di quest'ultimo (tranne che si segua una complessa procedura), mentre l'identità personale ben può subire un'evoluzione. Lo stesso elemento di staticità si rileva anche nell'immagine, la quale, oltre a essere trasmessa in una forma visivamente percepibile, è fortemente determinata dai tratti somatici del soggetto; prevalgono, in tal modo, gli aspetti materiali, di contro a quelli chiaramente intellettuali dell'identità personale.

Quanto alla riservatezza, essa mira ad impedire che altri conoscano. Viceversa, l'identità personale tende a che questi conoscano correttamente. La prima prescinde dalla verità (anzi, più è vera la notizia del fatto intimo, più essa è lesiva), all'opposto dell'identità di cui la verità costituisce elemento essenziale.

Inoltre, l'identità si differenzia dall' onore, poiché questo attiene ad un momento soggettivo, la percezione della propria personalità, mentre l'identità si collega ad un aspetto oggettivo, la percezione esterna che altri hanno del soggetto.

Infine, l'identità si distingue dalla reputazione, poiché riguarda il rapporto di conoscenza fra il soggetto ed una comunità. La reputazione, invece, attiene ad un momento successivo alla conoscenza e consiste in un giudizio di valore. Pertanto, mentre perché ci sia lesione dell'identità è sufficiente una alterazione nella rappresentazione, per la reputazione è necessario che da ciò consegua una diminuzione nella stima dei consociati nota3.

Note

nota1

Cfr. Alpa-Bessone-Boneschi, Il diritto all'identità personale, Padova, 1981; Iannolo-Verga, Il diritto all'identità personale, in N. giur. civ. comm., vol. II, 1987, pp. 453 e ss.; Saturno, Il diritto all'identità personale: evoluzione dottrinale e modelli giurisprudenziali, in Rass. dir. civ., 1987, p. 716; Dogliotti, Un nuovo diritto (all'identità personale), in Giur. it., vol. IV, 1981, pp. 145 e ss.; Bessone-Ferrando, Persona fisica (dir. priv.), in Enc. dir., vol. LIII, 1983, p. 218.
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nota2

Così, Dogliotti, in Comm. cod. civ., dir. da Cendon, vol. I, Torino, 1997, p. 143; Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p. 363. D'altronde l'A. non fa altro, in un certo senso, se non riprendere l'opinione già espressa della Cassazione nel 1985. Secondo la S.C. (Cass. Civ. Sez. I, 3769/85 )infatti l'art. 2 Cost. non avrebbe una funzione meramente riassuntiva dei diritti espressamente tutelati nel testo costituzionale od anche di quelli inerenti alla persona umana previsti nel codice civile; essa si collocherebbe piuttosto al centro dell'intero ordinamento costituzionale ed assumerebbe come punto di riferimento la persona umana nella complessità ed unitarietà dei suoi valori e bisogni, materiali e spirituali. Appunto perciò la norma non potrebbe avere un compito soltanto riepilogativo; essa costituirebbe una clausola aperta e generale di tutela del libero ed integrale svolgimento della persona umana e sarebbe idonea, di conseguenza, ad abbracciare nel suo ambito nuovi interessi emergenti della persona umana purché essenziali della medesima. Certo, nel nostro diritto positivo non è dato qualificare i vari diritti della personalità come profili od aspetti di un unico ed onnicomprensivo diritto della personalità, essendo ciascuno di essi riconosciuto a tutela della varietà degli interessi fondamentali dell'uomo. Tuttavia, pur costituendo tali diritti distinte ed autonome situazioni giuridiche soggettive, si riconducono tutti al valore integrale ed unitario della persona umana, così come è, questa, intesa nell'art. 2 della Cost. apri. Ciò consente di individuare nuovi bisogni della persona umana che, se essenziali e fondamentali, possono conseguire immediata ed automatica tutela giuridica di diritto privato mediante il ricorso all'analogia dai diritti della personalità specificamente riconosciuti.L'identità personale integra, dunque, un bene essenziale e fondamentale della persona, quello di vedersi rispettato dai terzi il suo modo di essere nella realtà sociale, ossia di vedersi garantita la libertà di svolgere integralmente la propria personalità individuale, sia nella comunità generale che nelle singole comunità particolari. Essa è tutelata nella forma del diritto soggettivo, nel quadro dei diritti della personalità, con strumenti tipici del diritto privato. E' comunque il caso di osservare come, pur riconducendosi all'art. 2 Cost. , il diritto soggettivo dell'identità personale non si inserisce fra i diritti costituzionalmente garantiti, essendo tali soltanto quelli specificamente previsti dalle norme della Costituzione imediatamente a questa successive.
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nota3

nota3

Per un'approfondita disamina, si veda Macioce, Tutela civile della persona e identità personale, Padova, 1984, e Zeno Zencovich, Onore e reputazione nel sistema del diritto, Napoli, 1985.
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nota

Bibliografia

  • ALPA BESSONE BONESCHI, Il diritto all’identità personale, Padova, 1981
  • BESSONE-FERRANDO, Persona fisica, Milano, Enc. dir., vol. XXXIII, 1983
  • DOGLIOTTI, Un nuovo diritto (all'identità personale), Giur.it., IV, 1981
  • DOGLIOTTI E FIGONE, Torino, Comm.cod.civ. diretto da Cendon, I, 1997
  • IANNOLO VERGA, Il diritto all'identità personale, N:giur.civ.comm., II, 1987
  • MACIOCE, Tutela civile della persona e identità personale, Padova, 1984
  • SATURNO, Il diritto all'identità personale: evoluzione dottrinale e modelli giurisprudenziali, Rass.dir.civ., 1987
  • ZENO ZENCOVICH, Onore e reputazione nel sistema del diritto civile, Napoli, 1985


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