Diritti reali parziari di godimento



Gli articoli contenuti nei Titoli dal III inclusivamente fino al VI Libro del codice civile, disciplinano i diritti reali parziari o minori. E' opportuno svolgere una premessa di carattere generale relativamente ad essi.

In dottrina si parla di jura in re aliena, ovvero di diritti parziari, volendosi indicare con la prima espressione che il bene cui si riferisce il diritto di godimento è di proprietà di altri, con la seconda che il diritto costituisce in un certo senso una minor parte del diritto di proprietà nota1.

Nell'ambito dei diritti reali di godimento, alla proprietà fanno riscontro tutti gli altri diritti reali limitati. Occorre però chiarire che tale limitatezza dei diritti "minori" non è da mettere in relazione ad una presunta illimitatezza di poteri di cui sarebbe dotato il proprietario pieno. Il diritto di proprietà rappresenta pur sempre il massimo dei poteri attribuibili su un determinato bene, ma è variamente infrenato da disposizioni legislative e regolamentari, spesso in dipendenza della natura del bene sul quale cade il diritto (si pensi ai beni culturali, ai vincoli di vario genere che riguardano gli immobili).

Più in generale, parlando dei diritti reali minori, è possibile distinguere due categorie:

a) i diritti reali di godimento: tali l'enfiteusi, la superficie, l'usufrutto, l'uso, l'abitazione, le servitù;

b) i diritti reali di garanzia: cioè il pegno e l'ipoteca.

Taluno ritiene che i diritti reali di garanzia non abbiano natura reale nota2. Essi indubbiamente possiedono una natura accessoria, dovendo assicurare l'adempimento di un credito; sono altresì connotati da una durata necessariamente limitata, dovendo venir meno quando si sia esaurita la funzione di garanzia.

Note

nota1

Rescigno, Proprietà, diritto reale e credito, in Jus, 1965, pp.475 e ss., ha sottolineato come sia necessario incentrare l'attenzione sul rapporto dinamico fra il diritto reale limitato e il diritto reale maggiore, non potendosi più recepire l'idea del diritto reale limitato concepito come frazionamento del diritto di proprietà.
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nota2

Si veda p.es. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.465, secondo il quale sarebbe preferibile trattare tali diritti di garanzia nella parte dedicata alle obbligazioni.
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Bibliografia

  • RESCIGNO, Proprietà, diritto reale e credito, Jus, 1965

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