Diritti personali di godimento



Si discute circa la natura giuridica dei cosiddetti diritti personali di godimento: vale a dire quelle situazioni giuridiche soggettive di vantaggio che scaturiscono dall'anticresi, dalla locazione, dal comodato.

Secondo l'opinione prevalente il diritto spettante al conduttore di un appartamento è un mero diritto di credito nei confronti del conduttore nota1. Sotto questo profilo è notevole il modo di disporre dell'art. 1571 cod.civ. , norma ai sensi della quale il locatore si obbliga a far godere al conduttore la cosa locata. Non a caso la prestazione del locatore viene configurata come obbligo nota2 a differenza di quanto si riscontra nell'usufrutto, a proposito del quale si afferma che "l'usufruttuario ha diritto a godere della cosa..." (art. 981 cod.civ. ). Nel primo caso siamo nell'ambito dei diritti di credito, nel secondo in quello dei diritti reali.

E' ben vero che anche la locazione, come accade in misura ben più accentuata per i diritti reali, è connotata da una limitata inerenza passiva o sequela: ai sensi dell'art. 1599 cod.civ. infatti "Le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione". Da questa disposizione si ritrae a contrario che la locazione è opponibile al terzo subacquirente nei limiti del novennio. Indubbiamente si tratta di una caratteristica non coerente con la natura relativa del diritto assicurato al conduttore: ecco perchè secondo un'autorevole opinione nota3 i diritti personali di godimento avrebbero una duplice natura.

Si tratterebbe di diritti aventi carattere relativo in relazione al soggetto che ha concesso il godimento, assoluto nei confronti di tutti gli altri soggetti i quali sono tutti tenuti ad astenersi dal turbare tale godimento nota4.

In realtà questa impostazione è a propria volta criticabile nella misura in cui la caratteristica del dovere generico di astensione da parte dei consociati, in relazione a condotte lesive del diritto, pare connotare anche le situazioni giuridiche soggettive diverse da quelle assolute. Questa problematica sarà oggetto di specifica disamina a proposito della c.d. tutela aquiliana del credito.

Note

nota1

Si vedano, tra gli altri, Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.71; Bigliazzi Geri, Breccia, Busnelli, Natoli, Istituzioni di diritto civile , Genova, 1978, p.322. Quest'ultimo specifica come sia "un diritto qualificabile come personale perchè privo di quel carattere dell'inerenza al bene, che costituisce il proprium della realità, e rispetto al quale l'eventuale opponibilità nei confronti peraltro di determinati terzi non riguarda il diritto in sè, ma il titolo costitutivo dal quale il diritto deriva".
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nota2

Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.128.
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nota3

Così p.es. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.64.
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nota4

Secondo Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.67, fra il diritto reale e il mero credito ci sarebbe il diritto relativo (nel nostro caso la locazione) che del diritto soggettivo ha la caratteristica dell'agere licere, del credito quella della relatività.
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Bibliografia

  • BIANCA, Diritto Civile, Milano, VI, 1999
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006

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