Diritti patrimoniali del socio (società a base personale)




Al socio della società semplice spetta anzitutto il diritto a percepire gli utili maturati (art. 2262 cod. civ. ). I criteri di ripartizione (art. 2263 cod. civ. ) dei guadagni e delle perdite (anche determinati da un terzo: art. 2264 cod. civ. ) e gli eventuali limiti convenzionali (art. 2265 cod. civ. ) saranno considerati nel corso della disamina che segue.

Analogamente è a dirsi per i diritti di carattere patrimoniale spettanti al socio in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale (art. 2289 cod. civ. ) o, all'esito della liquidazione, dell'intera società (artt. 2281 e ss. cod. civ.).

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