Anche per gli amministratori della società in nome collettivo, come per quelli della società semplice, è possibile fare riferimento generale al mandato. In questo senso si può richiamare il disposto di cui all'art.
2260 cod.civ. .
Senza voler reiterare l'analisi che altrove è stata compiuta in relazione ai diritti ed alle condotte che rientrano tra i doveri di chi amministra la società, è il caso di fare menzione di una norma specificamente dettata in materia di società in nome collettivo. L'art.
2302 cod.civ. prevede al riguardo che
gli amministratori debbano tenere i libri e le altre scritture contabili previste dall'art. 2214 cod.civ. . Quest'ultima norma contempla una serie di scritture obbligatorie (libro giornale e libro degli inventari) per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale. Ebbene: trattandosi di una società in nome collettivo, indipendentemente dal fatto che essa eserciti o meno un'attività commerciale, sussisterà sempre e comunque l'obbligo di tenere le predette scritture. Quanto alle concrete modalità di tenuta di esse, a parte in richiamo all'operatività delle regole di cui agli
artt.2215 ,
2216 ,
2217 ,
2218 ,
2219 e
2220 cod.civ., la giurisprudenza ha da tempo sottolineato come ben possano applicarsi, a protezione dei diritti dei soci e dei terzi, le regole contabili che il codice prescrive in materia di società per azioni (cfr. Cass.Civ. Sez.I,
167/65 ; Cass.Civ. Sez.I,
4454/95 ). In esito all'entrata in vigore della riforma del diritto societario probabilmente questa impostazione dovrebbe quantomeno essere rivisitata.
Cosa riferire dell'ipotesi in cui l'operato dell'amministratore possegga i contorni dell'illecito (civile e/o penale)? Il problema deve essere ambientato nel tema dell'eventuale eccedenza dell'atto rispetto ai limiti di cui all'oggetto sociale. In ogni caso è stato deciso che l'eventuale utile frutto di illecito commesso dall'amministratore deve essere imputato a tutti i soci, secondo le regole del diritto tributario (Cass.Civ. Sez.V,
1773/06 ).
Prassi collegate
- Quesito n. 459-2010/C, Rilascio di estratti autentici di libri IVA non vidimati