Diritti di credito acquistati dal mandatario



Prescrive il II comma dell'art. 1705 cod. civ. che il mandante ha la possibilità di esercitare nei confronti dei terzi i diritti di credito che spetterebbero al mandatario, ad eccezione del caso in cui questo sia di pregiudizio dei diritti attribuiti al mandatario stesso. Ciò implica la possibilità per il mandante di agire direttamente nei confronti del terzo con il quale ha contrattato il mandatario (Cass. Civ. Sez. III, 11014/04; Cass. Civ. Sez. II, 7820/98).

La norma si pone quale eccezione al principio in forza del quale il mandatario privo di poteri rappresentativi acquista i diritti ed assume gli obblighi nomine proprio, interponendosi tra mandante e terzo (Cass. Civ. Sez. II, 6501/79).

Proprio per questa ragione si reputa che la regola sia di stretta interpretazione, non potendo essere estesa oltre la specifica ipotesi prevista (anche se essa è stata ritenuta applicabile alla commissione, sulla scorta della natura giuridica di essa, da considerarsi una specie di mandato: cfr. Cass. Civ. Sez. II, 1619/77; si veda inoltre anche Cass. Civ., Sez. Unite, 11136/12 che ne ha sancita la valenza anche nell'ambito della negotiorum gestio).

Non sarebbe praticabile pertanto per il mandante né sperimentare nei confronti di colui che ha stipulato con il mandatario azione di risarcimento dei danni né domandare la risoluzione del contratto per inadempimento (Cass. Civ. Sez. II, 11118/98; Cass. Civ. Sez.III, 1312/05). E' stata negata anche ogni possibilità di far valere, oltre alle predette azioni, le impugnative afferenti all'azione di annullamento e/o di rescissione (Cass. Civ. Sez. Unite, 24772/08).

Varie sono le teoriche evocate per dar conto dell'eccezionale fenomeno della legittimazione del mandante.

Secondo un'opinione nota1 si tratterebbe di una peculiare specie di azione surrogatoria. Quest'ultima ha quale presupposto (art. 2900 cod. civ. ) la condotta inerte del creditore che, non attivandosi, tralascia di far valere i propri diritti, con ciò indirettamente provocando un danno al proprio creditore. Nella fattispecie, al contrario, non soltanto l'inerzia del mandatario non costituisce un requisito necessario, ma addirittura l'azione del mandante che fa valere il credito viene a sostituire quella del mandatario che, conseguentemente, neppure potrebbe concorrervi nota2.

Secondo un'altra impostazione nota3, imperniata sulla lettura dei lavori preparatori al codice civile, l'azione diretta verrebbe giustificata sulla scorta dell'immediata operatività dell'acquisto del diritto del mandante, indipendentemente da un atto di trasferimento del credito da parte del mandatario. Questo ragionamento non può invero dirsi esente da critiche: prescindendo che esso viene sostanzialmente a negare la differenza tra rappresentanza diretta ed indiretta, appare sostanzialmente privo di appiglio logico teorizzare un acquisto diretto, laddove la legge significativamente parla soltanto dell'esercizio del diritto, senza mai fare menzione della titolarità del medesimo nota4 . Si è anche detto che, una volta esercitato dal mandante il diritto di credito, si verrebbe a determinare una vera e propria modificazione soggettiva del rapporto, da reputarsi costituito tra mandante e terzo (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 92/90) nota5.

In definitiva, prima del momento in cui il mandante decide di sostituirsi al mandatario, quest'ultimo potrebbe agire per esercitare il diritto di credito, ciò che più non potrebbe avvenire una volta che la sostituzione del mandante avesse avuto luogo nota6.

E' inoltre evidente che il mandante può sempre revocare il mandato; il che si affianca (senza confondersi, dal momento che la revoca del mandato attiene ai rapporti tra mandante e mandatario, mentre la facoltà di cui al II comma dell'art. 1705 cod. civ. ha a che fare con la relazione tra mandante e colui che ha contrattato con il mandatario: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 2278/93) alla parallela possibilità di esercitare i diritti di credito afferenti agli accordi assunti in precedenza dal mandatario nei confronti dei terzi ai sensi della norma qui in commento (Cass. Civ. Sez. III, 4587/95).

Note

nota1

Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod. civ., libro IV, Torino, 1991, p. 539; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Tratt. dir. civ. it., dir. da Vassalli, Torino, 1952, p. 106; Santagata, Mandato. Disposizioni generali, in Comm. cod. civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1985, p. 325. Quest'ultimo A., in particolare, parla al riguardo di sostituzione nell'esercizio del credito.
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nota2

Così Luminoso, I contratti tipici ed atipici, in Tratt. dir. priv., a cura di Iudica-Zatti, Milano, 1995, p. 213 e Carnevali, voce Mandato, in Enc. giur. Treccani, vol. XIX, 1990, p. 4 il quale sottolinea che, qualora si trattasse di azione surrogatoria, dovrebbe sussistere una legittimazione concorrente e non esclusivamente attribuita al mandante.
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nota3

Teoria sostenuta da Bavetta, voce Mandato, in Enc. dir., vol. XXV, p. 335; Bigliazzi Geri-Breccia- Busnelli-Natoli, Obbligazioni e contratti, Torino, 1989, p. 466 e Pugliatti, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965, p. 490, secondo cui si dovrebbe parlare di una "titolarità nominale" del credito in capo al mandatario.
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nota4

In questo senso anche Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, vol. V, Milano, 1959, p. 45.
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nota5

Taluno (Ferrara, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975, p. 131) ancora, ritiene che il credito venga acquistato dal mandatario, dal quale passerebbe automaticamente in capo al mandante in forza di una fattispecie traslativa ope legis.
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nota6

Luminoso, op. cit., p. 270. Per questo motivo alcuni (Tilocca, Il problema del mandato, in Riv. trim. di dir. e proc. civ., 1969, p. 964; Bile, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961, p. 42) ritengono che il diritto di credito entra inizialmente nel patrimonio del mandatario, ma può essere acquistato dal mandante esercitando un "potere di appropriazione" nel quale si risolve il potere di sostituzione di cui fa menzione l'art. 1705 cod. civ. .
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Bibliografia

  • BAVETTA, Mandato, Enc.dir., XXV
  • BIGLIAZZI GERI-BRECCIA-BUSNELLI-NATOLI, Obbligazioni e contratti, Torino, vol. II, 1989
  • BILE, Il mandato, la commissione, la spedizione, Roma, 1961
  • CARNEVALI, Mandato, Enc.giur.Treccani, 1990
  • FERRARA, Gli imprenditori e le società, Milano, 1975
  • LUMINOSO, I contratti tipici e atipici, Milano, Tratt.dir.priv.dir.da Iudica e Zatti, 1995
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • PUGLIATTI, Studi sulla rappresentanza, Milano, 1965
  • SANTAGATA, Mandato. Disposizioni generali., Bologna-Roma, Comm.cod.civ. dir. Scialoja Branca, 1985
  • TILOCCA, Il problema del mandato, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1969

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