Diritti dell'interessato di cui al t.u. sulla privacy



Il Capo III del GDPR fa riferimento ai "diritti dell'interessato" (artt. da 12 a art. 23).
Vengono così in considerazione:
  • Il diritto all’informazione e all’accesso (artt. da 12 a art. 15);
  • il diritto di rettifica (artt. da 16 a art. 19);
  • il diritto alla cancellazione (c.d. «diritto all’oblio», (art. 17 e art. 19);
  • il diritto di limitazione al trattamento (art. 18 e art. 19);
  • il diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
  • il diritto di opposizione e il correlato processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche (art. 21 e art. 23).

Giova osservare come il titolo II del t.u. sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003 ), la cui rubrica faceva analogamente menzione dei diritti dell'interessato, vale a dire del soggetto cui si riferiscono i dati personali (cfr. l'art. 4 del t.u.) constasse invece di quattro distinte norme.

L'interessato ha inoltre diritto di ottenere:
  • l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  • la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  • l'attestazione che le operazioni di cui ai punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. E' evidente come la relativa valutazione sia direttamente dipendente dallo stato della tecnica, dunque soggetto a variare anche cospicuamente nel tempo.

L'art. 7, comma 4 prevede che l'interessato abbia il diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  • per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  • al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'art. 8 del t.u. contiene le regole afferenti all'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 t.u. che lo precede. Essi sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito idoneo riscontro senza ritardo.
Il II comma della norma contiene una serie di esclusioni rispetto a siffatta prescrizione, in dipendenza dell'interesse pubblico del trattamento nota1.

L'art. 9 del t.u. disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso. A tal fine la richiesta rivolta al titolare o al responsabile del trattamento dei dati può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altro idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7, commi 1 e 2 t.u., la richiesta può essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile. Inutile riferire delle eventuali difficoltà di dar conto di una siffatta richiesta qualora successivamente sorgessero controversie sul punto.
Ai sensi del II comma dell'art. 9 del t.u., nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del t.u. l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura (non si comprende quale sia la differenza, a meno che con la detta espressione si sia semplicemente inteso alludere allo stesso concetto, plurivocamente individuato) a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
L'art. 9, comma 3 disciplina l'ipotesi in cui l'interessato sia venuto meno. I diritti di cui all'art. 7 del t.u. riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione. La formula, piuttosto ambigua, si presterà sicuramente ad illazioni: cosa riferire del convivente more uxorio ? Cosa dire delle operazioni bancarie poste in essere dal defunto nel tempo precedente il decesso? A quest'ultimo riguardo è intervenuto il Garante che, investito della relativa questione, ha statuito nel senso della spettanza all'erede del diritto incondizionato di accesso alle risultanze bancarie, con il solo limite dell'emergenza di dati personali di terzi (Garante provvedimento n. 218/2004).
L'art. 9, comma 4 del t.u. prevede che l'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega ( sic !) sottoscritta in presenza di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
Infine, ai sensi dell'art. 9, comma 5 del t.u., la richiesta in ordine ai diritti di cui all'art. 7, commi I e II è formulata liberamente e senza costrizioni e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni. Ancora una volta siamo di fronte ad espressioni poco tecniche. V'era forse bisogno di precisare che la richiesta debba essere formulata "liberamente e senza costrizioni"? Sarebbe stato a tal fine sufficiente richiamare la disciplina generale in materia di vizi della volontà.

L'art. 10 del t.u. prevede che sia dato riscontro all'interessato. Allo scopo, per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui all'art. 7 t.u., il titolare del trattamento è tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
  • ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
  • a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
Ai sensi dell'art. 10, comma 2 t.u. i dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole, considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico, ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
Ex art. 10, comma 3 t.u., salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare trattamento o a specifici dati personali o categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'art. 84, comma 1 del t.u..
L'art. 10, comma 4 t.u. prende in considerazione il caso in cui l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa. Il riscontro alla richiesta dell'interessato può in tal caso avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
Ai sensi dell'art. 10, comma 5 in esame, il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
L'art. 10, comma 6 t.u. precisa (ma occorreva riferirlo in modo esplicito? Che cosa accadrebbe qualora la grafia non fosse comprensibile? Quando una grafia deve considerarsi tale?) che la comunicazione dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del relativo significato.
L'art. 10, comma successivo prevede invece che, quando, a seguito della richiesta di cui all'art. 7, commi 1 e 2, lett. a), b) e c) del t.u., non risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel caso specifico. nota2.

Note

nota1

I diritti di cui all'art. 7 t.u. non possono infatti essere esercitati con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso ai sensi dell'art.145 t.u., se i trattamenti di dati personali sono effettuati:
  • in base alle disposizioni del D.L. n. 143/1991 in materia di riciclaggio;
  • in base alle disposizioni del D.L. n. 419/1991 in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
  • da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'art. 82 Cost.;
  • da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
  • ai sensi dell'art. 24, comma 1, lett. f) t.u. limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
  • da fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. n. 397/2000;
  • per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
  • ai sensi dell'art. 53 t.u., fermo restando quanto previsto dalla L. n. 121/1981.
Ai sensi dell'art. 8, comma 3 t.u. Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei casi di cui agli artt. 157, 158, 159 e, nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei modi di cui all'art. 160 .
L'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 , quando non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
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nota2

Sul detto contributo si sofferma assai l'art. 10, commi 8 e 9 t.u.. Il contributo di cui al comma 7 non può comunque superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
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