Diritti dei creditori personali dell'istituito (sostituzione fedecommissaria)



Ai sensi dell'art. 695 cod.civ. i creditori personali dell'istituito non possono agire sui beni che formano oggetto della sostituzione, potendo soddisfarsi unicamente sui frutti da questi derivanti. Si manifesta al riguardo una certa autonomia, che ha condotto alcuni a far riferimento al concetto di patrimonio separato nota1 . La disposizione in esame non è che la conseguenza della sostanza del fedecommesso, finalizzato al mantenimento della consistenza del lascito destinato al sostituito nota2. La posizione del sostituito è infatti assimilabile a quella dell'usufruttuario. Proprio per questo motivo si reputa che i beni consumabili siano comunque sottopponibili ad atti esecutivi, salva l'obbligazione di reintegrarli facente capo all'istituito nota3.

Diversamente va per i creditori che siano garantiti da ipoteca sull'immobile, la cui iscrizione sia stata preventivamente consentita a mente dell'art. 694 cod.civ. . E' infatti chiaro che in tal caso la garanzia reale assisterà il credito indipendentemente dalla titolarità del bene (se, cioè, essa sia in capo all'istituito ovvero al sostituito) nota4.

Che cosa dire infine dei creditori ereditari? Data la condizione di incapacità dell'istituito (il quale tra l'altro non potrà non accettare se non con il beneficio dell'inventario), delle passività ereditarie non potrà che rispondere l'asse, in esso compreso quanto oggetto del fedecommesso nota5 . Al riguardo sarà ben possibile procedere all'alienazione dei cespiti di cui alla sostituzione, ovviamente previa autorizzazione ex art. 694 cod.civ. nota6.

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Note

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Natoli, L'amministrazione nel periodo successivo all'accettazione, in L'amministrazione di beni ereditari, Milano, 1969, p.48 e Ricca, voce Fedecommesso, in Enc.dir., p.133.
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nota2

Cannizzo, in Comm.cod.civ., diretto da Cendon, Aggiornamento 1991-2001, vol.I, Torino, 2002, p.1190.
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nota3

Amato-Marinaro, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979, p.89.
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nota4

Caramazza, Delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm.teorico-pratico al cod.civ., diretto da De Martino, Novara-Roma, 1982, p.542; Giannattasio, Delle successioni: delle successioni testamentarie (Artt.587-712), in Comm. cod.civ., Libro II, t.3, Torino, 1980, p.375.
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nota5

Benedetti, Delle sostituzioni, in Comm.al dir. di fam., vol.V, Padova, 1992, p.243.
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nota6

L'istituito cioè provvederà al pagamento dei creditori ereditari con il denaro ricavato dalla vendita (autorizzata) di cespiti dell'asse ereditario o col denaro a lui pervenuto in fedecommesso. Laddove il pagamento venga effettuato con denaro personale gli eredi dell'istituito avranno diritto alla restituzione da parte del sostituito accettante: Talamanca, Successioni testamentarie. Della revocazione delle disposizioni testamentarie. Delle sostituzioni. Degli esecutori testamentari (Arttt. 679-712), in Comm.cod.civ., diretto da Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1965, p.370.
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Bibliografia

  • AMATO-MARINARO, La nuova sostituzione fedecommissaria, Napoli, 1979
  • BENEDETTI, Delle sostituzioni, Padova, Comm. al dir. di famiglia, vol. V, 1992
  • CANNIZZO, Comm.cod.civ., Aggiornamento, I, 1999-2001
  • CARAMAZZA, Delle successioni testamentarie, Novara-Roma, Comm. teor.-prat. cod.civ. dir. De Martino, 1982
  • GIANNATTASIO, Delle successioni, successioni testamentarie, Torino, Comm.cod.civ., II, 1978
  • NATOLI, L'amministrazione dei beni ereditari, Milano, I, 1968
  • RICCA, Fedecommesso, Enc. dir., XVII, 1968
  • TALAMANCA, Successioni testamentarie, Bologna - Roma, Comm.cod.civ. a cura di Scialoja e Branca, 1978

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