Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 8



1. Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, uno o più esperti indipendenti da queste, designati o abilitati da una autorità giudiziaria o amministrativa, esaminano il progetto di scissione e redigono una relazione scritta destinata agli azionisti. Tuttavia, la legislazione di uno Stato membro può prevedere la designazione di uno o più esperti indipendenti per tutte le società partecipanti alla scissione se tale designazione, su richiesta congiunta di tali società, è fatta da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Gli esperti possono essere, secondo la legislazione dei singoli Stati membri, persone fisiche o giuridiche ovvero società.
2. Si applica l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, della direttiva 78/855/CEE.
[3. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione sulla verifica dei conferimenti non in contanti, di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, e la relazione sul progetto di scissione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano redatte dallo stesso o dagli stessi esperti.].
(Paragrafo soppresso dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)

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