Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 7



1. Gli organi di amministrazione o di direzione di ciascuna delle società partecipanti alla scissione redigono ciascuno una relazione scritta particolareggiata che illustra e giustifica, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di scissione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni, nonché il criterio per la loro ripartizione.
2. La relazione indica le eventuali difficoltà particolari di valutazione.
Se applicabile, essa menziona l’elaborazione della relazione riguardante la verifica dei conferimenti non in contanti di cui all’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/91/CEE, per le società beneficiarie, nonché il registro presso il quale tale relazione deve essere depositata.
(Comma così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
3. Gli organi di direzione o di amministrazione della società scissa devono informare l'assemblea generale della società scissa nonché gli organi di direzione o di amministrazione delle società beneficiarie, affinché informino l'assemblea generale della loro società in merito ad ogni modifica importante del patrimonio attivo e passivo intervenuta tra la data di elaborazione del progetto di scissione e la data di riunione dell'assemblea generale della società scissa che deve deliberare sul progetto di scissione.

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