Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 23


CAPITOLO III Scissione soggetta al controllo dell'autorità giudiziaria

1. Gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 se l'operazione di scissione è soggetta al controllo di un'autorità giudiziaria che ha il potere:
a) di convocare l'assemblea generale degli azionisti della società scissa al fine di deliberare sulla scissione;
b) di assicurarsi che gli azionisti di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno i documenti di cui all'articolo 9 entro un termine che consenta loro di esaminarli in tempo utile prima della data della riunione dell'assemblea generale della loro società che deve deliberare sulla scissione; qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà di cui all'articolo 6, il termine deve essere sufficiente per consentire agli azionisti delle società beneficiarie di esercitare i diritti che l'articolo 6 summenzionato conferisce loro;
c) di convocare qualsiasi assemblea di creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione per deliberare in merito alla stessa;
d) di assicurarsi che i creditori di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno il progetto di scissione entro un termine che consenta loro di esaminarlo in tempo utile prima della data di cui alla lettera b);
e) di approvare il progetto di scissione.
2. Se l'autorità giudiziaria costata che sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), e non è arrecato alcun pregiudizio agli azionisti e ai creditori, essa può dispensare le società che partecipano alla scissione dall'applicazione:
a) dell'articolo 4, purché l'adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori di cui all'articolo 12, paragrafo 1, copra tutti i crediti, indipendentemente dalla data a cui essi risalgono;
b) delle condizioni di cui all'articolo 6, lettere a) e b), qualora uno Stato membro si avvalga della facoltà prevista in detto articolo;
c) dell'articolo 9 per quanto concerne il termine e le modalità fissate per permettere agli azionisti di prendere conoscenza dei documenti a cui detto articolo si riferisce.

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