Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 22




1. Alla scissione mediante costituzione di nuove società sono applicabili gli articoli 3, 4, 5 e 7, l'articolo 8, paragrafi 1 e 2, gli articoli da 9 a 19 della presente direttiva, fatti salvi gli articoli 11 e 12 della direttiva 68/151/CEE. A tal fine l'espressione "società partecipanti alla scissione" designa la società scissa e l'espressione "società beneficiaria" designa ciascuna delle nuove società.
2. Il progetto di scissione menziona, oltre alle indicazioni previste all'articolo 3, paragrafo 2, il tipo, la denominazione e la sede sociale di ciascuna delle nuove società.
3. Il progetto di scissione e, se sono oggetto di un atto separato, l'atto costitutivo o il progetto di atto costitutivo e lo statuto o il progetto di statuto di ciascuna delle nuove società sono approvati dall'assemblea generale della società scissa.
[4. Gli Stati membri possono prevedere che la relazione sulla verifica dei conferimenti non in contanti, conformemente all'articolo 10 della direttiva 77/91/CEE, nonché la relazione sul progetto di scissione, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della presente direttiva, siano redatte dallo stesso o dagli stessi esperti.].
(Paragrafo soppresso dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
5. Gli Stati membri non possono imporre gli obblighi di cui agli articoli 7 e 8 e all’articolo 9, paragrafo 1, lettere c), d), ed e), qualora le azioni di ciascuna delle nuove società siano attribuite agli azionisti della società scissa proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società.
(Paragrafo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)

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