Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 21


CAPITOLO II Scissione mediante costituzione di nuove società

1. Ai sensi della presente direttiva si intende per "scissione mediante costituzione di nuove società" l'operazione con la quale una società, tramite il suo scioglimento senza liquidazione, trasferisce a più società di nuova costituzione l'intero patrimonio attivo e passivo mediante l'attribuzione agli azionisti della società scissa di azioni delle società beneficiarie e, eventualmente, di un conguaglio in danaro non superiore al 10% del valore nominale delle azioni attribuite o, in mancanza di valore nominale, del loro equivalente contabile.
2. È d'applicazione l'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE.

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