Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 14



Se la legislazione di uno Stato membro non prevede per le scissioni un controllo preventivo di legittimità, giudiziario o amministrativo, ovvero se tale controllo non verte su tutti gli atti necessari alla scissione, si applica l'articolo 16 della direttiva 78/855/CEE.

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