Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 12



1. Le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla scissione per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di scissione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.
2. A tal fine le legislazioni degli Stati membri prevedono, quanto meno, che tali creditori siano legittimati a ottenere adeguate garanzie, qualora le situazioni finanziarie della società scissa e della società cui sarà trasferito l’obbligo conformemente al progetto di scissione rendano necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie.
Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la tutela di cui al paragrafo 1 e al primo comma del presente paragrafo. In ogni caso, gli Stati membri provvedono affinché i creditori siano autorizzati a rivolgersi all’autorità amministrativa o giudiziaria competente per ottenere adeguate garanzie, a condizione che possano dimostrare, in modo credibile, che la scissione compromette i loro crediti e che la società non ha fornito loro adeguate garanzie.
(Paragrafo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
3. Nella misura in cui non sia stato soddisfatto un creditore della società alla quale è stato trasferito l'obbligo, conformemente al progetto di scissione, le società beneficiarie sono solidalmente responsabili di questo obbligo. Gli Stati membri possono limitare questa responsabilità all'attivo netto attribuito ad ogni società diversa da quella cui l'obbligo è stato trasferito. Gli Stati membri possono non applicare il presente paragrafo, qualora conformemente all'articolo 23 l'operazione di scissione sia sottoposta al controllo di un'autorità giudiziaria e qualora la maggioranza dei creditori, rappresentativa dei tre quarti dell'importo dei crediti, o una maggioranza di una categoria di creditori della società scissa, rappresentativa dei tre quarti dell'importo dei crediti, abbia rinunciato, in un'assemblea tenuta conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), ad invocare la responsabilità solidale.
4. Si applica l'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 78/855/CEE.
5. Fatte salve le disposizioni relative all'esercizio collettivo dei loro diritti, i paragrafi da 1 a 4 sono applicabili agli obbligazionisti delle società partecipanti alla scissione a meno che la scissione sia stata approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, se la legislazione nazionale la prevede, oppure dai singoli obbligazionisti.
6. Gli Stati membri possono prevedere che le società beneficiarie siano vincolate solidalmente per gli obblighi della società scissa. In tal caso essi possono non applicare i paragrafi precedenti.
7. Se uno Stato membro combina il sistema di tutela dei creditori di cui ai paragrafi da 1 a 5 con la responsabilità solidale delle società beneficiarie di cui al paragrafo 6, esso può limitare questa responsabilità all'attivo netto attribuito a ciascuna di queste società.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 12"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti