Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 10



1. Non occorrono né l’esame del progetto di scissione né la relazione di un esperto come previsto all’articolo 8, paragrafo 1, qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.
2. Gli Stati membri possono consentire che non si applichino l’articolo 7 e l’articolo 9, paragrafo 1, lettere c) e d), qualora così decidano tutti gli azionisti di ciascuna delle società partecipanti alla scissione e tutti i detentori di altri titoli che conferiscono il diritto di voto in tali società.
(Articolo così sostituito dall'articolo 3 della direttiva 2007/63/CE)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 10"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti