Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 1



1. Se gli Stati membri permettono per le società di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 78/855/CEE, soggette alla loro legislazione, l'operazione di scissione mediante incorporazione, definita all'articolo 2 della presente direttiva, essi sottopongono tale operazione al capitolo I della presente direttiva.
2. Se gli Stati membri permettono per le società di cui al paragrafo 1 l'operazione di scissione tramite costituzione di nuove società, definita all'articolo 21, paragrafo 1, essi sottopongono tale operazione al capitolo II.
3. Se gli Stati membri permettono per le società di cui al paragrafo 1 l'operazione con la quale una scissione mediante incorporazione, definita all'articolo 2, paragrafo 1, è combinata con una scissione mediante costituzione di nuove società, definita all'articolo 21, paragrafo 1, essi sottopongono tale operazione al capitolo I ed all'articolo 22.
4. È d'applicazione l'articolo 1, paragrafi 2 e 3, della direttiva 78/855/CEE.

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