Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 5




1. La scissione deve essere approvata per lo meno dall'assemblea generale di ciascuna delle società partecipanti alla scissione. L'articolo 7 della direttiva 78/855/CEE è applicabile per quanto riguarda la maggioranza richiesta per tali decisioni, la loro portata e la necessità di una votazione separata.
2. Se le azioni delle società beneficiarie sono attribuite agli azionisti della società scissa non proporzionalmente ai loro diritti nel capitale di tale società, gli Stati membri possono prevedere che gli azionisti minoritari di quest'ultima possano esercitare il diritto di far acquistare le loro azioni. In questo caso hanno il diritto di ottenere una contropartita corrispondente al valore delle loro azioni. In caso di disaccordo su questa contropartita, essa deve poter essere stabilita da un giudice.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 5"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti