Direttiva CEE del 1982 n. 82/891/CEE art. 4



Per ciascuna delle società partecipanti alla scissione, il progetto di scissione deve essere reso pubblico secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, conformemente all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, almeno un mese prima della data di riunione dell'assemblea generale che deve deliberare sul progetto di scissione.
Ciascuna società coinvolta nella scissione è esentata dalla pubblicazione richiesta dall’articolo 3 della direttiva 68/151/CEE se, per un periodo continuativo avente inizio non più tardi di un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale in cui sarà stabilito il progetto di scissione e avente termine non prima della conclusione di detta assemblea, pubblica il progetto di scissione nel suo sito web, senza costi per il pubblico. Gli Stati membri non subordinano tale esenzione a requisiti o limitazioni diversi da quelli necessari a garantire la sicurezza del sito web e l’autenticità dei documenti e possono imporre tali requisiti o limitazioni solamente nella misura in cui siano proporzionali al conseguimento di detti obiettivi.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono imporre che la pubblicazione sia effettuata tramite la piattaforma elettronica centrale di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 68/151/CEE. In alternativa gli Stati membri possono prevedere che detta pubblicazione sia effettuata in qualsiasi altro sito web da essi designato a tale scopo.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
Qualora gli Stati membri facciano uso di una di tali possibilità, essi si assicurano che alle società non sia addebitato un costo specifico per detta pubblicazione.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
Qualora sia usato un sito web diverso dalla piattaforma elettronica centrale, è pubblicato un riferimento in tale piattaforma che dà accesso a detto sito web, almeno un mese prima del giorno fissato per l’assemblea generale. Tale riferimento include la data della pubblicazione del progetto di scissione sul sito web ed è accessibile al pubblico a titolo gratuito. Alle società non sono addebitati costi specifici per detta pubblicazione. Il divieto di addebitare alle società un costo specifico per la pubblicazione, di cui al terzo e quarto comma, non incide sulla capacità degli Stati membri di trasferire i costi alle società in riferimento alla piattaforma elettronica centrale.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)
Gli Stati membri possono imporre alle società di mantenere le informazioni per un periodo specifico dopo l’assemblea generale nel loro sito web o, se del caso, nella piattaforma elettronica centrale o in un altro sito web designato dallo Stato membro interessato. Gli Stati membri possono stabilire le conseguenze dell’interruzione temporanea dell’accesso al sito web o alla piattaforma elettronica centrale per cause tecniche o di altra natura.
(Comma aggiunto dall'articolo 3 della direttiva 2009/109/CE)

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