Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 6




1. Per la costituzione della società o per il conseguimento dell'atto autorizzante l'inizio della propria attività, le legislazioni degli Stati membri prescrivono la sottoscrizione di un capitale minimo che non può essere fissato ad un importo inferiore a 25.000 ECU.
L'ECU è quella definita nella decisione n. 3289/75/CECA della Commissione. Il controvalore in moneta nazionale è inizialmente quello applicabile il giorno dell'adozione della presente direttiva.
2. Se il controvalore in moneta nazionale dell'ECU è modificato in modo che l'importo del capitale minimo fissato in moneta nazionale si mantiene inferiore al valore di 22.500 ECU per un periodo di un anno, la Commissione informa lo Stato membro interessato che deve adeguare la sua legislazione alle disposizioni del paragrafo 1 entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla scadenza di detto periodo. Tuttavia lo Stato membro può prevedere che l'adeguamento della sua legislazione si applichi alle società già esistenti solo diciotto mesi dopo l'entrata in vigore di tale adeguamento.
3. Il Consiglio su proposta della Commissione procede ogni cinque anni all'esame e, se del caso, alla revisione degli importi del presente articolo, espressi in ECU, tenendo conto, da un lato, dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità, e, dall'altro, delle tendenze che intendono riservare la scelta dei tipi di società di cui all'articolo 1, paragrafo 1 alle grandi e medie imprese.
(Articolo così modificato dal paragrafo 2 del capo XI (Mercato interno e servizi finanziari), sezione A, dell'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia)

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