Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 40




1. Le legislazioni degli Stati membri stabiliscono che le decisioni di cui all'articolo 29, paragrafi 4 e 5 ed agli articoli 30, 31, 35 e 38 devono essere almeno prese ad una maggioranza che non può essere inferiore ai due terzi dei voti attribuiti ai titoli rappresentati o al capitale sottoscritto rappresentato.
2. Le legislazioni degli Stati membri possono tuttavia stabilire che la maggioranza semplice dei voti indicati nel paragrafo 1 è sufficiente quando è rappresentata almeno la metà del capitale sottoscritto.

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