Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 30




Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto, eccettuata quella disposta con decisione giudiziaria, deve almeno essere subordinata ad una decisione dell'assemblea che delibera secondo le regole di numero legale e di maggioranza fissate all'articolo 40 fatti salvi gli articoli 36 e 37. Tale decisione forma oggetto di pubblicità effettuata secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE.
Nella convocazione dell'assemblea deve essere indicato almeno lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.

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