Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 3



Lo statuto o l'atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità all'articolo 3 della direttiva 68/151/CEE, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a) la sede sociale;
b) il valore nominale delle azioni sottoscritte e, almeno annualmente, il numero di tali azioni;
c) il numero di azioni sottoscritte prive di un valore nominale, quando la legislazione nazionale ne autorizzi l'emissione;
d) eventualmente le condizioni particolari che limitano il trasferimento delle azioni;
e) le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) per ciascuna categoria di azioni eventualmente esistenti e i diritti inerenti alle azioni di ciascuna categoria;
f) la forma delle azioni, cioè se nominative o al portatore, allorché la legislazione nazionale preveda tali due forme, nonché tutte le disposizioni relative alla loro conversione, salvo che quest'ultima sia disciplinata dalla legge;
g) l'importo del capitale sottoscritto versato nel momento della costituzione della società o nel momento dell'ottenimento dell'atto autorizzante l'inizio dell'attività;
h) il valore nominale delle azioni o, in mancanza di un valore nominale, il numero delle azioni emesse come corrispettivo di ogni conferimento non in contanti, nonché l'oggetto di tale conferimento ed il nome della persona che effettua il conferimento;
i) le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto lo statuto o l'atto costitutivo ovvero, quando la costituzione della società non è simultanea, le generalità delle persone fisiche o giuridiche o delle società che hanno sottoscritto o in nome delle quali è stato sottoscritto il progetto di statuto o di atto costitutivo;
j) l'importo totale, almeno approssimativo, di tutte le spese, che, in occasione della costituzione della società e, se del caso, prima che la società ottenga l'atto autorizzante l'inizio alla propria attività, incombono alla società stessa o sono poste a suo carico;
k) qualsiasi utile particolare attribuito in occasione della costituzione della società o, sino a che quest'ultima non abbia ottenuto l'atto autorizzante a dare inizio alla propria attività, a chiunque abbia partecipato alla costituzione della società o alle operazioni dirette ad ottenere il suddetto atto autorizzante.

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