Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 24-bis



1. a) La sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione di azioni della società per azioni da parte di un'altra società ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE in cui la società per azioni dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante, è considerata come effettuata dalla società per azioni stessa;
b) la lettera a) si applica anche quando l'altra società è soggetta al diritto di un Paese terzo ed ha una forma giuridica paragonabile a quella di cui all'articolo 1 della direttiva 68/151/CEE.
2. Tuttavia, quando la società per azioni dispone indirettamente della maggioranza dei voti o può esercitare indirettamente un'influenza dominante, gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare il primo paragrafo, purché prevedano la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società.
3. In mancanza di un coordinamento delle disposizioni nazionali sul diritto dei gruppi, gli Stati membri possono:
a) definire i casi in cui si presume che una società per azioni possa esercitare un'influenza dominante su un'altra società; se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, la sua legislazione deve comunque prevedere che esista la possibilità di un'influenza dominante quando una società per azioni:
  • ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza ed è allo stesso tempo azionista o socio dell'altra società,
oppure
  • è azionista o socio dell'altra società e detiene da sola, in base ad un accordo con altri azionisti o soci di tale società, il controllo della maggioranza dei voti degli azionisti o dei soci di detta società. Gli Stati membri non sono tenuti a prevedere altri casi oltre ai due menzionati al primo e al secondo trattino;
b) definire i casi in cui si considera che una società per azioni disponga indirettamente del voto o eserciti indirettamente un'influenza dominante;
c) precisare le circostanze in cui si considera che una società per azioni disponga del voto.
4. a) Gli Stati membri hanno tuttavia la facoltà di non applicare il paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata per conto di una persona diversa da quella che sottoscrive, acquisisce o detiene, che non sia né la società per azioni di cui al paragrafo 1 né un'altra società in cui la società per azioni disponga direttamente o indirettamente della maggioranza dei diritti di voto o possa esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante.
b) Gli Stati membri hanno inoltre la facoltà di non applicare il paragrafo 1 qualora la sottoscrizione, l'acquisizione o la detenzione sia effettuata dall'altra società nella sua qualità di operatore professionale su titoli e nell'ambito di tale attività, purché essa sia membro di una borsa valori situata od operante in uno Stato membro o sia autorizzata o controllata da un'autorità di uno Stato membro competente per la vigilanza degli operatori professionali su titoli che, ai sensi della presente direttiva, possono includere gli enti creditizi.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il paragrafo 1 qualora la detenzione di azioni della società per azioni da parte dell'altra società derivi da un'acquisizione effettuata prima che fra le due società in questione si istituisca una relazione corrispondente ai criteri stabiliti al paragrafo 1.
Tuttavia, i diritti di voto connessi con queste azioni sono sospesi e le azioni sono prese in considerazione per stabilire se sia soddisfatta la condizione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b).
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di non applicare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 e l'articolo 21 in caso di acquisizione di azioni di una società per azioni da parte dell'altra società, purché essi prevedano:
a) la sospensione dal diritto di voto connesso con le azioni della società per azioni di cui dispone l'altra società e
b) l'obbligo per i membri dell'organo di amministrazione o di direzione della società per azioni di riacquistare dall'altra società le azioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 20 e all'articolo 21 al prezzo al quale sono state acquistate da quest'altra società; questa sanzione non è applicabile nel solo caso in cui detti membri provino che la società per azioni è totalmente estranea alla sottoscrizione o all'acquisizione di dette azioni.
(Articolo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 92/101/CEE)

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