Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 22




1. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa sottopone in ogni momento la detenzione di tali azioni, almeno alle condizioni seguenti:
a) fra i diritti di cui sono fornite le azioni, è in ogni caso sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;
b) se tali azioni sono contabilizzate nell'attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo iscritta al passivo.
2. Qualora la legislazione di uno Stato membro permetta ad una società di acquisire azioni proprie o direttamente o tramite una persona che agisce a nome proprio, ma per conto di tale società, essa esige che il rapporto di gestione precisi almeno:
a) i motivi delle acquisizioni fatte durante l'esercizio;
b) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile delle azioni acquisite e trasferite durante l'esercizio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni;
c) in caso di acquisizione o di trasferimento a titolo oneroso il corrispettivo delle azioni;
d) il numero e il valore nominale o, in mancanza di valore nominale, il valore contabile di tutte le azioni acquisite e detenute in portafoglio, nonché la quota di capitale sottoscritto corrispondente a tali azioni.

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