Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 20



1. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 19:
a) alle azioni acquisite in esecuzione di una decisione di riduzione del capitale o nei casi di cui all'articolo 39;
b) alle azioni acquisite in seguito a trasmissione a titolo universale di patrimonio;
c) alle azioni interamente liberate acquisite a titolo gratuito o acquisite da banche e da altri Istituti finanziari a titolo di Commissione d'acquisto;
d) alle azioni acquisite in virtù di un obbligo legale risultante da una decisione giudiziaria a tutela delle minoranze di azionisti, in particolare in caso di fusione, di cambiamento dell'oggetto o del tipo della società, di trasferimento della sede sociale all'estero o di introduzione di limitazioni per il trasferimento delle azioni;
e) alle azioni acquisite da un azionista a causa dell'omessa liberazione delle stesse;
f) alle azioni acquisite per indennizzare azionisti minoritari di società collegate;
g) alle azioni interamente liberate acquisite in occasione di una vendita forzata eseguita per soddisfare un credito della società nei confronti del proprietario di tali azioni;
h) alle azioni interamente liberate emesse da una società d'investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma ed acquisite da questa o da una società ad essa collegata, su richiesta di coloro che effettuano gli investimenti. L'articolo 15, paragrafo 4, terzo comma, lettera a) è applicabile. Tali acquisizioni non possono avere l'effetto che l'attivo netto scenda al di sotto dell'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che la legge non consente di distribuire.
2. Tuttavia le azioni acquisite nei casi indicati al paragrafo 1, lettere da b) a g) devono essere trasferite entro un termine massimo di tre anni dalla loro acquisizione, salvo che il valore nominale o, in mancanza di questo, il valore contabile delle azioni acquisite, comprese le azioni che la società può aver acquisito attraverso una persona che agisce in suo nome, ma per conto della società, non superi il 10% del capitale sottoscritto.
3. In mancanza di trasferimento entro il termine fissato al paragrafo 2, le azioni devono essere annullate. La legislazione di uno Stato membro può subordinare tale annullamento ad una riduzione del capitale sottoscritto di un importo corrispondente. Tale riduzione deve essere obbligatoria qualora l'acquisizione di azioni da annullare abbia come effetto che l'attivo netto diventi inferiore all'importo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b).
(Paragrafo così modificato dall'articolo 1 della direttiva 2006/68/CE)

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