Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 43



1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, nel termine di due anni dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 3, lettere g), i), j) e k) alle società già costituite alla data dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
Essi possono prevedere che le altre disposizioni della presente direttiva si applichino a tali società soltanto diciotto mesi dopo tale data.
Tuttavia questo termine può essere di tre anni per quanto riguarda gli articoli 6 e 9, e, di cinque anni per quanto riguarda le "unregistered companies" nel Regno Unito e in Irlanda.
3. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

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