Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 41



1. Gli Stati membri possono derogare all’articolo 9, paragrafo 1, all’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché agli articoli 25, 26 e 29, quando la deroga è necessaria per l’adozione o l’applicazione di disposizioni miranti a favorire la partecipazione dei dipendenti o di altre categorie di persone indicate dalla normativa nazionale al capitale delle imprese.
(Paragrafo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2006/68/CE)
2. Gli Stati membri possono non applicare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), prima frase, nonché gli articoli 30, 31, 36, 37, 38 e 39 alle società a statuto speciale che emettano azioni di capitale ed azioni di lavoro, queste ultime in favore della collettività del personale rappresentata alle assemblee degli azionisti da mandatari aventi diritto di voto.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 41"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti