Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 4



1. La legislazione di uno Stato membro, qualora prescriva che una società non può dare inizio alle sue attività senza avere ricevuto per ciò l'atto autorizzante, deve altresì prevedere disposizioni circa la responsabilità per gli impegni assunti dalla società o per conto della stessa nel periodo precedente il momento in cui detto atto autorizzante è assentito o negato.
2. Il paragrafo 1 non si applica agli impegni derivanti da contratti conclusi dalla società a condizione che l'atto autorizzante l'inizio delle attività sia assentito.

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