Direttiva CEE del 1976 n. 77/91/CEE art. 38




Nei casi di cui all'articolo 35, all'articolo 36, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 37, paragrafo 1, quando esistono più categorie di azioni, la decisione dell'assemblea sull'ammortamento del capitale sottoscritto o la riduzione dello stesso mediante ritiro di azioni è subordinata a una votazione separata, almeno per ciascuna categoria di azionisti i cui diritti sono lesi dall'operazione.

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